Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al
decreto legislativo n. 7;
b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori
appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari
o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato
III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di
conformita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
n. 7;
c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di
vigilanza sull'attivita' degli "Organismi notificati", istituito
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 7;
d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione
rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti
l'accertamento della conformita' di un campione rappresentativo della
produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto
legislativo n. 7;
e) per "verifica della conformita' al tipo" lo svolgimento delle
procedure relative alla certificazione di conformita' degli esplosivi
prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del
tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati
nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
f) per "garanzia di qualita' della tecnologia produttiva" lo
svolgimento delle procedure relative alla certificazione della
conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto
dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo
n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita' della
tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto
dall'articolo 8 del presente decreto;
g) per "garanzia di qualita' del prodotto" la certificazione di
conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo
oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto
legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita'
del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8
del presente decreto;
h) per "verifica sul prodotto" la certificazione di conformita'
dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto
dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo
n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito
in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
i) per "verifica di un unico prodotto" la certificazione di
conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare
ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto
previsto dall'articolo 8 del presente decreto.
Note all'art. 2:
- Si riporta la rubrica degli allegati I, II, III, IV e
V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per
l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Allegato I (Elenco delle materie e degli oggetti
esplodenti).
Allegato II (Requisiti essenziali in materia di
sicurezza).
Allegato III (Principi e criteri per la determinazione
dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3
del decreto).
Allegato IV (Marcatura di conformita).
Allegato V:
A) Procedura per il rilascio dell'attestato "CE del
tipo e delle sue integrazioni;
B) Procedura per la verifica della conformita' al
tipo;
C) Procedura di garanzia di qualita' della tecnologia
produttiva;
D) Procedura di garanzia di qualita' del prodotto;
E) Procedura per la verifica su prodotto;
F) Procedura per la verifica di un unico prodotto.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"3. Le procedure di valutazione di conformita' degli
esplosivi sono:
a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE
del tipo effettuato con le modalita' indicate nell'allegato
V, lettera A), nonche' la valutazione della conformita' al
tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a
scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non
appartenente all'Unione europea, tra quelle indicate alle
lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione
unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate
nell'allegato V, lettera F).".
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note all'art. 1.