Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    a) per  allegato  I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al
decreto legislativo n. 7;
    b) per   "Organismo   notificato"   i   centri  ed  i  laboratori
appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari
o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato
III,   autorizzati  ad  espletare  le  procedure  di  valutazione  di
conformita'  di  cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
n. 7;
    c) per  "Comitato"  (Comitato  tecnico),  il  Comitato tecnico di
vigilanza  sull'attivita'  degli  "Organismi  notificati",  istituito
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 7;
    d) per  attestato  di  esame  "CE  del  tipo"  la  certificazione
rilasciata   da   un   Organismo   notificato   dalla  quale  risulti
l'accertamento della conformita' di un campione rappresentativo della
produzione   di   un  prodotto  esplosivo,  ai  pertinenti  requisiti
essenziali   di   sicurezza  indicati  nell'allegato  II  al  decreto
legislativo n. 7;
    e) per  "verifica della conformita' al tipo" lo svolgimento delle
procedure relative alla certificazione di conformita' degli esplosivi
prodotti  in  serie  al  tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del
tipo"  ed  ai  pertinenti  requisiti essenziali di sicurezza indicati
nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
    f) per  "garanzia  di  qualita'  della  tecnologia produttiva" lo
svolgimento   delle  procedure  relative  alla  certificazione  della
conformita'  degli  esplosivi  prodotti  in  serie  al  tipo  oggetto
dell'attestato  di  esame  "CE  del  tipo" ed ai pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo
n.  7,  in  base  ad  un  sistema  di  controllo della qualita' della
tecnologia  produttiva,  eseguito  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 8 del presente decreto;
    g) per  "garanzia  di qualita' del prodotto" la certificazione di
conformita'  dei  prodotti  esplosivi  fabbricati  in  serie  al tipo
oggetto  dell'attestato  di  esame  "CE  del  tipo"  ed ai pertinenti
requisiti  essenziali  di sicurezza di cui all'allegato II al decreto
legislativo  n.  7, in base ad un sistema di controllo della qualita'
del  prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8
del presente decreto;
    h) per  "verifica  sul prodotto" la certificazione di conformita'
dei   prodotti   esplosivi   fabbricati  in  serie  al  tipo  oggetto
dell'attestato  di  esame  "CE  del  tipo" ed ai pertinenti requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo
n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito
in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
    i) per  "verifica  di  un  unico  prodotto"  la certificazione di
conformita'  dei  prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare
ai  pertinenti  requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
II  al  decreto  legislativo  n.  7,  eseguita  in relazione a quanto
previsto dall'articolo 8 del presente decreto.
 
          Note all'art. 2:
              - Si riporta la rubrica degli allegati I, II, III, IV e
          V,  del  decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n.  7 (per
          l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
              "Allegato  I  (Elenco  delle  materie  e  degli oggetti
          esplodenti).
              Allegato   II   (Requisiti  essenziali  in  materia  di
          sicurezza).
              Allegato  III (Principi e criteri per la determinazione
          dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3
          del decreto).
              Allegato IV (Marcatura di conformita).
              Allegato V:
                A)  Procedura  per il rilascio dell'attestato "CE del
          tipo e delle sue integrazioni;
                B)  Procedura  per  la  verifica della conformita' al
          tipo;
                C) Procedura di garanzia di qualita' della tecnologia
          produttiva;
                D) Procedura di garanzia di qualita' del prodotto;
                E) Procedura per la verifica su prodotto;
                F) Procedura per la verifica di un unico prodotto.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
          legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 (per l'argomento vedasi
          nelle note alle premesse):
              "3.  Le  procedure  di valutazione di conformita' degli
          esplosivi sono:
                a) per  gli  esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE
          del tipo effettuato con le modalita' indicate nell'allegato
          V,  lettera A), nonche' la valutazione della conformita' al
          tipo  oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a
          scelta  del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non
          appartenente  all'Unione  europea, tra quelle indicate alle
          lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;
                b) per  gli  esplosivi  da  realizzare  in produzione
          unica,  la  verifica  effettuata  con le modalita' indicate
          nell'allegato V, lettera F).".
              - Per  il  testo  dell'art.  4  del decreto legislativo
          2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note all'art. 1.