Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7; b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7; c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli "Organismi notificati", istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7; d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti l'accertamento della conformita' di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7; e) per "verifica della conformita' al tipo" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione di conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7; f) per "garanzia di qualita' della tecnologia produttiva" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione della conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita' della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto; g) per "garanzia di qualita' del prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita' del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto; h) per "verifica sul prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto; i) per "verifica di un unico prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.
Note all'art. 2: - Si riporta la rubrica degli allegati I, II, III, IV e V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "Allegato I (Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti). Allegato II (Requisiti essenziali in materia di sicurezza). Allegato III (Principi e criteri per la determinazione dei requisiti dei centri e dei laboratori di cui all'art. 3 del decreto). Allegato IV (Marcatura di conformita). Allegato V: A) Procedura per il rilascio dell'attestato "CE del tipo e delle sue integrazioni; B) Procedura per la verifica della conformita' al tipo; C) Procedura di garanzia di qualita' della tecnologia produttiva; D) Procedura di garanzia di qualita' del prodotto; E) Procedura per la verifica su prodotto; F) Procedura per la verifica di un unico prodotto.". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "3. Le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi sono: a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE del tipo effettuato con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera A), nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente all'Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V; b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera F).". - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, vedasi nelle note all'art. 1.