Art. 14 Disposizione correttiva concernente la compatibilita' della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa 1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".
Note all'art. 14: Comma 1: - L'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dalla seguente legge, e' il seguente: "Art. 40-bis (Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Gli organi di controllo interno indicati all'art. 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3. 4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del presente decreto legislativo."