Art. 4
 Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia
     di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli
enti  di  ricerca,  nell'ambito  delle  attivita'  di  gestione delle
risorse  umane  e  finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione  del  personale, compreso quello in posizione di comando o
fuori  ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze
necessarie  in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione
delle  assunzioni  e  delle  innovazioni normative e tecnologiche. Il
piano  di  formazione  indica  gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie,   nei  limiti  di  quelle,  a  tale  scopo,  disponibili,
prevedendo  l'impiego  delle  risorse  interne,  di  quelle statali e
comunitarie,   nonche'   le  metodologie  formative  da  adottare  in
riferimento ai diversi destinatari.
2.  Le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonche'  gli  enti  pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio  di  ogni  anno  il  piano  di  formazione del personale e lo
trasmettono,  a  fini  informativi, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al Ministero
dell'economia  e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre  il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del  personale,  dettati  da  esigenze  sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili,  interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi  si  da'  corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze.  Il  Dipartimento  della  funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e
le  tecnologie  relativamente  agli interventi di formazione connessi
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".