Art. 7
                Disposizioni in materia di mobilita'
            del personale delle pubbliche amministrazioni

  1.  Dopo  l'articolo  34  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' del personale).
- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con
esclusione  delle  amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1,
ivi  compreso  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, prima di
avviare  le  procedure  di  assunzione  di  personale,  sono tenute a
comunicare  ai  soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area,
il  livello  e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il  concorso  nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e le eventuali
specifiche idoneita' richieste.
2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  le  strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34,  comma  3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
ad  assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli
articoli  33  e  34,  ovvero  interessato  ai  processi  di mobilita'
previsti   dalle  leggi  e  dai  contratti  collettivi.  Le  predette
strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi
elenchi  di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire  il  concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, le
informazioni  inviate  dalle  stesse  amministrazioni. Entro quindici
giorni  dal  ricevimento  della predetta comunicazione, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad
assegnare  alle  amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale  inserito  nell'elenco  previsto dall'articolo 34, comma 2,
nonche'   collocato   in   disponibilita'   in  forza  di  specifiche
disposizioni normative.
3.  Le  amministrazioni  possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al
comma  1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per
le  posizioni  per  le  quali  non  sia intervenuta l'assegnazione di
personale ai sensi del comma 2.
5.  Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono
nulle   di   diritto.   Restano   ferme   le   disposizioni  previste
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni".
  2.  All'articolo  17,  comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
dopo  le  parole:  "legge  19  maggio 1986, n. 224," sono inserite le
seguenti: "nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
  3.  All'articolo  18,  comma 9, secondo periodo, del regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465,  dopo  le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite
le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
  4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Si  applica quanto
disposto  dagli  articoli  33  e  34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
 
             Note all'art. 7:
                 Comma 2:
                 -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 17 della legge
          28 luglio  1999,  n. 266 (Delega al Governo per il riordino
          delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della   magistratura),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  17 (Disposizioni concernenti il trasferimento
          del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
          -  1.  Il  coniuge  convivente  del  personale  in servizio
          permanente   delle   Forze   armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia di finanza e delle
          Forze  di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
          sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
          cui  alla  legge  19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
          una  ad  altra  sede  di servizio, che sia impiegato in una
          delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, ha diritto,
          all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
          territorio    nazionale,   ad   essere   impiegato   presso
          l'amministrazione   di   appartenenza   o,  per  comando  o
          distacco,   presso  altre  amministrazioni  nella  sede  di
          servizio  del  coniuge  o,  in  mancanza,  nella  sede piu'
          vicina.".
                 Comma 3:
                 -  Il testo del comma 9 dell'art. 18 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  4 dicembre  1997,  n.  465
          (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
          dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
          comma  78,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  18  (Sezione  speciale dell'albo e disciplina
          della mobilita). - 1.-8. (Omissis).
                 9.   Il   Dipartimento   della   funzione  pubblica,
          utilizzando   i   criteri  di  cui  al  presente  articolo,
          predispone  una  ulteriore  graduatoria  dei funzionari non
          utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di
          uno  dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato
          il  trasferimento.  Sulla  base  di  tale  graduatoria sono
          d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio
          il  funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che
          si  trovino  nell'ambito  della  regione,  quindi in quelle
          limitrofe,   con   preferenza,   in   ogni   caso,  per  le
          amministrazioni  statali  e per gli uffici territoriali del

          Governo.  In mancanza di posti disponibili il trasferimento
          puo'  temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro
          un  biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero
          e'  ricollocato  presso  altre  amministrazioni  pubbliche,
          prioritariamente  presso  quelle  per  le quali aveva fatto
          richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
                 Comma 4:
                 -  Il  testo  del  comma 19 dell'art. 43 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria   2001),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.    43   (Dismissione   di   beni   e   diritti
          immobiliari). - 1.-18. (Omissis).
                 19.   I   lavoratori,  gia'  dipendenti  degli  enti
          previdenziali,  addetti  al  servizio  di  portierato  o di
          custodia  e  vigilanza degli immobili che vengono dismessi,
          di   proprieta'   degli  enti  previdenziali  restano  alle
          dipendenze  dell'ente  medesimo. Si applica quanto disposto
          dagli  articoli 33  e  34  del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165.".