ART. 2 (R) 
                            (Definizioni) 
 
   1. Ai fini del  presente  testo  unico,  se  non  diversamente  ed
espressamente indicato: 
 
a) "casellario  giudiziale"  e'  l'insieme  dei   dati   relativi   a
   provvedimenti giudiziari  e  amministrativi  riferiti  a  soggetti
   determinati; 
b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei dati relativi a
   provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno
   la qualita' di imputato; 
c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato"  e'
   l'insieme  dei  dati  relativi  a  provvedimenti  giudiziari   che
   applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa'  e
   associazioni anche prive di personalita'  giuridica,  le  sanzioni
   amministrative  dipendenti  da  reato,  ai   sensi   del   decreto
   legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
d) "anagrafe  dei  carichi  pendenti  degli  illeciti  amministrativi
   dipendenti  da  reato"  e'   l'insieme   dei   dati   relativi   a
   provvedimenti  giudiziari  riferiti  agli  enti  con  personalita'
   giuridica  e  alle  societa'  e  associazioni   anche   prive   di
   personalita'  giuridica,  cui  e'  stato   contestato   l'illecito
   amministrativo  dipendente  da  reato,  ai   sensi   del   decreto
   legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa'  e
   l'associazione, anche priva di personalita'  giuridica,  ai  sensi
   del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il  decreto  penale  e
   ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria; 
g) "provvedimento  giudiziario  definitivo"   e'   il   provvedimento
   divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non  piu'
   soggetto a impugnazione cori strumenti diversi dalla revocazione; 
h) "codice  identificativo"  e'  il  codice  fiscale  o   il   codice
   individuato ai sensi dell'articolo 43; 
i) "numero  identificativo  del  procedimento"  e'  il   numero   del
   procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione  nel
   registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale; 
l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento  giudiziario  o
   amministrativo da inserire nel sistema; 
m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso  l'autorita'  giudiziaria
   che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o
   a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo
   unico; 
n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che
   ha competenze nella materia del presente testo unico; 
o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso  il  tribunale  e  presso  il
   tribunale per i minorenni, che ha  competenze  nella  materia  del
   presente testo unico; 
p) "ufficio  centrale"  e'  l'ufficio  presso  il   Ministero   della
   giustizia, che ha competenze  nella  materia  del  presente  testo
   unico; 
q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato  del  casellario
   giudiziale, del casellario  dei  carichi  pendenti,  dell'anagrafe
   delle sanzioni amministrative dipendenti da  reato,  dell'anagrafe
   dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi  dipendenti  da
   reato. 
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231 reca:
          "Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  335  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  335  (Registro  delle notizie di reato). - 1. Il
          pubblico  ministero  iscrive  immediatamente, nell'apposito
          registro  custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
          che  gli  perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
          nonche',  contestualmente  o dal momento in cui risulta, il
          nome   della   persona   alla  quale  il  reato  stesso  e'
          attribuito.
              2.  Se  nel  corso  delle  indagini preliminari muta la
          qualificazione  giuridica  del  fatto ovvero questo risulta
          diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni.
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2,  lettera a), le
          iscrizioni  previste  ai  commi  1 e 2 sono comunicate alla
          persona  alla  quale  il  reato e' attribuito, alla persona
          offesa   e   ai   rispettivi  difensori,  ove  ne  facciano
          richiesta.
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere   sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con  decreto
          motivato,  il  segreto  sulle iscrizioni per un periodo non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile.".