ART. 2 (R) (Definizioni) 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "casellario giudiziale" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato; c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria; g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione cori strumenti diversi dalla revocazione; h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43; i) "numero identificativo del procedimento" e' il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale; l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema; m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico; n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico; o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico; p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico; q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 reca: "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.". - Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale: "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.".