IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
    Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, commi 1 e 3, e 22; 
    Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
in materia di orario  di  lavoro,  come  modificata  dalla  direttiva
2000/34/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  22  giugno
2000; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2003; 
    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003; 
    Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per  la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  pari
opportunita'; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                       Finalita' e definizioni 
 
   1. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  nel  dare
attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del  Consiglio,  del  23
novembre 1993, cosi' come modificata dalla direttiva  2000/34/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono  dirette
a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,  e
nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva,  i
profili  di  disciplina  del  rapporto  di   lavoro   connessi   alla
organizzazione dell'orario di lavoro. 
   2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente  decreto  si
intende per: 
    a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni: 
    b)  "periodo  di  riposo":  qualsiasi  periodo  che  non  rientra
nell'orario di lavoro; 
    c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato  oltre  l'orario
normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3; 
    d) "periodo notturno": periodo di almeno  sette  ore  consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; 
    e) "lavoratore notturno": 
      1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno  svolga
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in  modo
normale; 
      2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo  notturno
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le  norme  definite
dai  contratti  collettivi  di  lavoro.  In  difetto  di   disciplina
collettiva e' considerato lavoratore  notturno  qualsiasi  lavoratore
che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi
all'anno; il suddetto limite minimo e'  riproporzionato  in  caso  di
lavoro a tempo parziale; 
    f) "lavoro a  turni":  qualsiasi  metodo  di  organizzazione  del
lavoro anche  a  squadre  in  base  al  quale  dei  lavoratori  siano
successivamente occupati negli stessi posti  di  lavoro,  secondo  un
determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo,  che  puo'  essere  di
tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per  i
lavoratori di compiere un lavoro  a  ore  differenti  su  un  periodo
determinato di giorni o di settimane; 
    g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il  cui  orario  di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni; 
    h) "lavoratore  mobile":  qualsiasi  lavoratore  impiegato  quale
membro del personale viaggiante o di  volo  presso  una  impresa  che
effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada,  per  via
aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario; 
    i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente  su  una
installazione offshore (compresi gli impianti di  perforazione)  o  a
partire  da  essa,  direttamente   o   indirettamente   legata   alla
esplorazione,  alla  estrazione  o  allo  sfruttamento   di   risorse
minerali,  compresi  gli  idrocarburi,  nonche'   le   attivita'   di
immersione collegate a tali attivita', effettuate sia  a  partire  da
una installazione offshore che da una nave; 
    l) "riposo adeguato": il fatto che  i  lavoratori  dispongano  di
periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa  in  unita'  di
tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che  essi,  a
causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano
la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi,  ad  altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o  a  lungo
termine; 
    m)  "contratti  collettivi  di  lavoro":   contratti   collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo della direttiva 93/104/CE  del  23  novembre
          1993   concernente   taluni   aspetti   dell'organizzazione
          dell'orario di  lavoro  e'  pubblicato  nella  G.U.C.E.  13
          dicembre 1993, n. L 307. 
              - Il testo della direttiva  2000/34/CE  del  22  giugno
          2000 che modifica  la  direttiva  93/104/CE  del  Consiglio
          concernente taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro, al fine di comprendere i settori e le  attivita'
          esclusi  dalla  suddetta  direttiva  e'  pubblicato   nella
          G.U.C.E. 1° agosto 2000 n. L 195. 
          Note alle premesse: 
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  Il  testo  dell'art.   87,   quinto   comma,   della
          Costituzione e' il seguente: 
              «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore  di
          legge e i regolamenti.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2001), e' il seguente: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare, entro il termine di un anno dalla data di  entrata
          in vigore  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B nonche', qualora sia previsto il  ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine i decreti  sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 o 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa regionale e provinciale entrano in vigore,  per
          le regioni e province autonome nelle quali non  sia  ancora
          in vigore, la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva  normativa  comunitaria   e   perdono   comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa di attuazione di  ciascuna  regione  e  provincia
          autonoma.». 
              - Il testo dell'art. 22 della citata  legge,  1°  marzo
          2002, n. 39, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive  93/104/CE  in  materia  di  orario  di   lavoro,
          2000/34/CE   di   modifica   della   direttiva   93/104/CE,
          1999/63/CE   relativa    all'accordo    sull'organizzazione
          dell'orario di  lavoro  della  gente  di  mare,  2000/79/CE
          relativa  all'attuazione  dell'accordo  sull'organizzazione
          dell'orario di lavoro del personale di volo  nell'aviazione
          civile). -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  su
          proposta del Ministro per le politiche  comunitarie  e  del
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme  per
          l'attuazione  organica  delle   direttive   93/104/CE   del
          Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia  di  orario  di
          lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva  93/104/CE,
          1999/63/CE del Consiglio,  del  21  giugno  1999,  relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio,  del  27  novembre
          2000,      relativa       all'attuazione       dell'accordo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale  di
          volo nell'aviazione civile. 
              2. L'attuazione  delle  direttive  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  ricezione  dei  criteri  di  attuazione  di   cui
          all'avviso comune sottoscritto dalle parti  sociali  il  12
          novembre 1997; 
                b)  riconoscimento  degli   effetti   dei   contratti
          collettivi vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di attuazione della direttiva. 
              3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi  1
          e 2, e al  fine  di  garantire  un  corretto  ed  integrale
          recepimento   delle   predette   direttive,   sentite    le
          associazioni   dei   datori   e   prestatori   di    lavoro
          comparativamente    rappresentative,    potra'    apportare
          modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre
          1999,  n.  532,  in  materia  di  lavoro  notturno   e   al
          decreto-legge 29 settembre 1998, n.  335,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 novembre  1998,  n.  409,  in
          materia  di  lavoro  straordinario,  nonche'  alle  singole
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  con  particolare   riferimento   I
          commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.». 
              - Per i riferimenti della direttiva  93/104/CE  del  23
          novembre 1993, vedi nota al titolo.