Art. 2 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto  si  applicano  a
tutti i settori  di  attivita'  pubblici  e  privati  con  le  uniche
eccezioni del lavoro della  gente  di  mare  di  cui  alla  direttiva
1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui  alla
direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per  quanto  attiene  ai
profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 
  2. Nei riguardi delle forze armate e di  polizia,  dei  servizi  di
protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  nonche'   nell'ambito   delle   strutture   giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali  alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza
pubblica, delle biblioteche, dei musei  e  delle  aree  archeologiche
dello Stato  le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  non
trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti  al
servizio espletato o di ragioni  connesse  ai  servizi  di  ordine  e
sicurezza pubblica, di difesa  e  protezione  civile,  nonche'  degli
altri servizi espletati dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
cosi' come  individuate  con  decreto  del  Ministro  competente,  di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche  sociali,  della
salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica,  da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  3. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  al
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,
n. 297. 
  4. La disciplina contenuta nel presente decreto  si  applica  anche
agli apprendisti maggiorenni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo della direttiva  1999/63/CE  del  21  giugno
          1999 relativa all'accordo  sull'organizzazione  dell'orario
          di lavoro della gente di  mare  concluso  dall'Associazione
          armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
          dei sindacati dei trasportatori dell'Unione  europea  (FST)
          e' pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307. 
              - Il testo della direttiva 2000/79/CE del  27  novembre
          2000   relativa   all'attuazione    dell'accordo    europeo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale  di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European     Airlines     (AEA),     European     Transport
          Workers'Federation  (ETF),  European  Cockpit   Association
          (ECA),  European  Regions  Airline  Association   (ERA)   e
          International Air Carrier Association (IACA) e'  pubblicato
          nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302. 
              - Il testo della  direttiva  2002/15/CE  dell'11  marzo
          2002 concernente  l'organizzazione  dell'orario  di  lavoro
          delle  persone  che   effettuano   operazioni   mobili   di
          autotrasporto e' pubblicato nella G.U.C.E. 23  marzo  2002,
          n. L 80. 
              - Il testo del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.
          297  (Approvazione  del  testo  unico  delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.