IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2001/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione  di  taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti  connessi  nella  societa'
dell'informazione; 
    Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri  di  delega  al
Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE; 
    Vista la legge 22 aprile 1941, n.  633,  recante  protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
    Vista la legge 20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie ed artistiche; 
    Vista la legge 22 novembre 1973,  n.  866,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla  protezione  degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e  degli
organismi di radiodiffusione; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93,  concernente  le  norme  a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per  le  riproduzioni
private senza scopo di lucro; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368,  relativo
alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali  delle   competenze   esercitate   dal   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria; 
    Visto il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  sul
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali; 
    Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante  nuove  norme  sul
diritto d'autore; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002; 
    Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera
dei deputati in data 19 febbraio 2003  e  della  Commissione  2ª  del
Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003; 
    Sulla proposta del Ministro per le politiche  comunitarie  e  del
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
   1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione  in  copie  diretta   o   indiretta,   temporanea   o
permanente, in tutto o in  parte  dell'opera,  in  qualunque  modo  o
forma,  come  la  copiatura  a  mano,  la  stampa,   la   litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed  ogni
altro procedimento di riproduzione.". 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2001/29/CE e' pubblicata in GUCE n. L167
          del 22 giugno 2001. 
              - La legge 1° marzo 2002, n.  39,  reca:  «Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge   comunitaria
          2001». 
              - Gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato  B,  della  citata
          legge, cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare, entro il termine di un anno dalla data di  entrata
          in vigore  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B nonche', qualora sia previsto il  ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine i decreti  sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi l o 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa regionale e provinciale entrano in vigore,  per
          le regioni e province autonome nelle quali non  sia  ancora
          in vigore la propria normativa di attuazione, alla data  di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva  normativa  comunitaria   e   perdono   comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa di attuazione di  ciascuna  regione  e  provincia
          autonoma». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti  ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'art. l saranno informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative; 
                b) per evitare disarmonie con le  discipline  vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse; 
                c) salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          ove   necessario   per   assicurare   l'osservanza    delle
          disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,  saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  103.291
          euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno  previste,  in
          via alternativa o  congiunta,  solo  nei  casi  in  cui  le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno,  ivi  compreso  l'ecosistema.  In
          tali  casi   saranno   previste:   la   pena   dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291  euro  sara'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo  interessi  diversi  da  quelli  sopra   indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni sopra  indicate  saranno  determinate  nella  loro
          entita', tenendo conto della diversa  potenzialita'  lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che l'infrazione puo' recare  al  colpevole  o
          alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In  ogni
          caso  saranno  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti  per  le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle  infrazioni  alle  disposizioni  dei  decreti
          legislativi; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni  statali  o   regionali   potranno   essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura, nonche'  alla  copertura  delle  minori  entrate
          eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in
          quanto non sia possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amiministrazioni, si  provvedera'
          a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16  aprile  1987,
          n. 183, osservando altresi' il disposto  dell'art.  11-ter,
          comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
          modificazioni; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive  gia'  attuate  con  legge  o  decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modifiche   alla   legge   o   al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) i decreti legislativi assicureranno in  ogni  caso
          che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,  la
          disciplina   disposta   sia   pienamente   conforme    alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino  al
          momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze fra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individueranno,  attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione  e   adeguatezza   e   le
          competenze delle regioni, le  procedure  per  salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili». 
              «Art.  30  (Attuazione  della   direttiva   2001/29/CE,
          sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto  d'autore
          e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione). -
          1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il  termine  e
          con le modalita' di cui all'art. 1, commi l e 2, un decreto
          legislativo  al  fine  di  dare  organica  attuazione  alla
          direttiva  2001/29/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare  e  coordinare
          le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia
          di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa  la
          legge 22 aprile 1941, n. 633, e  successive  modificazioni,
          alle  norme  derivanti  dagli  obblighi  internazionali  in
          materia, nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art. 2, oltre che dei seguenti: 
                a) ridefinire  l'oggetto  del  diritto  esclusivo  di
          riproduzione  degli  autori  e  dei  titolari  dei  diritti
          connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di
          riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale; 
                b) ridefinire il diritto esclusivo  di  comunicazione
          al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di
          comunicazione con filo o senza filo, anche con  riferimento
          alla messa a disposizione del pubblico delle opere in  modo
          che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e  nel  momento
          individualmente prescelti; 
                c)   riconoscere,   nell'ambito   del   diritto    di
          comunicazione  al  pubblico,  il   diritto   esclusivo   di
          autorizzare la messa a disposizione del pubblico,  in  modo
          che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e  nel  momento
          individualmente  prescelti,  rispettivamente  agli  artisti
          interpreti  ed  esecutori,   nonche'   ai   produttori   di
          fonogrammi, di opere cinematografiche  ed  audiovisive,  ed
          agli organismi di diffusione radiotelevisiva; 
                d) ridefinire il diritto di  distribuzione  spettante
          agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso  in  caso
          di  prima  vendita  o  primo  atto  di   trasferimento   di
          proprieta' nell'Unione europea, effettuato dal titolare del
          diritto o con il suo consenso; 
                e) ridisciplinare le eccezioni ai  diritti  esclusivi
          di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico,
          esercitando le opzioni previste dall'art. 5 della direttiva
          senza  peraltro  trascurare  l'esigenza  generale  di   una
          rigorosa tutela del diritto d'autore; 
                f) rideterminare il regime della protezione giuridica
          contro  l'elusione  dei  meccanismi  tecnologici   per   la
          protezione del diritto d'autore  e  dei  diritti  connessi,
          prevedendo adeguati obblighi e divieti; 
                g)  prevedere  un'adeguata  protezione  giuridica   a
          tutela  delle  informazioni   sul   regime   dei   diritti,
          stabilendo idonei obblighi e divieti». 
                                                          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              93/104/CE  del  Consiglio,  del   23   novembre   1993,
          concernente taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario
          di lavoro. 
              94/45/CE  del  Consiglio,  del   22   settembre   1994,
          riguardante l'istituzione di un comitato aziendale  europeo
          o di una procedura per l'informazione  e  la  consultazione
          dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni comunitarie. 
              96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,  sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
              1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,  relativa
          alle discariche di rifiuti. 
              1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          7  giugno   1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento   delle   qualifiche   per   le    attivita'
          professionali    disciplinate    dalle     direttive     di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie  e  che  completa  il   sistema   generale   di
          riconoscimento delle qualifiche. 
              1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,  relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente di mare  concluso  dall'Associazione  armatori  della
          Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei  sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 
              1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno  1999,  che
          modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di  garantire  che
          le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via  cavo
          appartenenti ad un  unico  proprietario  siano  gestite  da
          persone giuridiche distinte. 
              1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per  il
          miglioramento della tutela della sicurezza e  della  salute
          dei lavoratori che possono essere  esposti  al  rischio  di
          atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare  ai
          sensi  dell'art.   16,   paragrafo   1,   della   direttiva
          89/391/CEE). 
              2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20   marzo   2000,   relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e la presentazione  dei  prodotti  alimentari,  nonche'  la
          relativa pubblicita'. 
              2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16  maggio  2000,  concernente  il   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della responsabilita' civile risultante dalla  circolazione
          di autoveicoli e che modifica  le  direttive  73/239/CEE  e
          88/357/CEE del Consiglio  (quarta  direttiva  assicurazione
          autoveicoli). 
              2000/31/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva  sul
          commercio elettronico»). 
              2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 giugno 2000, che modifica  la  direttiva  93/104/CE  del
          Consiglio concernente  taluni  aspetti  dell'organizzazione
          dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i  settori  e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 
              2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          29 giugno 2000, relativa alla lotta  contro  i  ritardi  di
          pagamento nelle transazioni commerciali. 
              2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  giugno  2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana. 
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il principio della parita' di trattamento  fra  le  persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 
              2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 
              2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27  novembre  2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui  del
          carico. 
              2000/75/CE del Consiglio, del  20  novembre  2000,  che
          stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure  di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 
              2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del   Consiglio   che    fissa    i    principi    relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale. 
              2000/78/CE del Consiglio, del  27  novembre  2000,  che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
              2000/79/CE  del  Consiglio,  del  27   novembre   2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale  di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European  Airlines  (AEA),  European   Transport   Workers'
          Federation  (ETF),  European  Cockpit  Association   (ECA),
          European Regions Airline Association (ERA) e  International
          Air Carrier Association (IACA). 
              2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE  del
          Consiglio   relativa   allo   sviluppo    delle    ferrovie
          comunitarie. 
              2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26 febbraio 2001, che modifica la  direttiva  95/18/CE  del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 
              2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  febbraio  2001,  relativa   alla   ripartizione   della
          capacita' di  infrastruttura  ferroviaria,  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura  ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza. 
              2001/15/CE della Commissione,  del  15  febbraio  2001,
          sulle  sostanze  che  possono  essere  aggiunte   a   scopi
          nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati  ad
          un'alimentazione particolare. 
              2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'  del  sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale. 
              2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 marzo 2001, sull'emissione deliberata  nell'ambiente  di
          organismi  geneticamente  modificati  e   che   abroga   la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 
              2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 maggio 2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE  e
          92/51/CEE del Consiglio relative  al  sistema  generale  di
          riconoscimento  delle   qualifiche   professionali   e   le
          direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE,  78/686/CEE,  78/687/CEE,
          78/1026/CEE,    78/1027/CEE,    80/154/CEE,     80/155/CEE,
          85/384/CEE,  85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE   del
          Consiglio  concernenti   le   professioni   di   infermiere
          responsabile    dell'assistenza     generale,     dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 
              2001/23/CE  del   Consiglio,   del   12   marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti  dei
          lavoratori  in  caso  di  trasferimenti  di   imprese,   di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 
              2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni  aspetti  del
          diritto d'autore e  dei  diritti  connessi  nella  societa'
          dell'informazione. 
              2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente. 
              2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 giugno 2001, che modifica la  direttiva  89/655/CEE  del
          Consiglio relativa ai requisiti minimi di  sicurezza  e  di
          salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte  dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai  sensi  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della   direttiva
          89/391/CEE). 
              2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  luglio  2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale e  delle  direttive  70/524/CEE,
          96/25/CE   e    1999/29/CE    del    Consiglio,    relative
          all'alimentazione animale. 
              2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2001, che modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda  le  regole  di
          valutazione per i conti annuali  e  consolidati  di  taluni
          tipi di societa' nonche' di banche e di  altre  istituzioni
          finanziarie. 
              2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia  elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'. 
              2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 
              2001/86/CE del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  che
          completa lo  statuto  della  societa'  europea  per  quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori». 
              - La legge 22 aprile 1941, n.  633,  reca:  «Protezione
          del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio». 
              - La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca:  «Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione di  Berna  per  la  protezione
          delle  opere  letterarie  ed  artistiche,  firmata   il   9
          settembre 1886, completata  a  Parigi  il  4  maggio  1896,
          riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a  Berna
          il 20 marzo 1914, riveduta a  Roma  il  2  giugno  1928,  a
          Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio  1967
          e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato». 
              - La legge 22 novembre 1973, n. 866, reca: «Ratifica ed
          esecuzione della convenzione internazionale  relativa  alla
          protezione  degli  artisti  interpreti  o  esecutori,   dei
          produttori   di   fonogrammi   e   degli    organismi    di
          radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961». 
              - La legge 5 febbraio  1992,  n.  93,  reca:  «Norme  a
          favore  delle  imprese  fonografiche  e  compensi  per   le
          riproduzioni private senza scopo di lucro». 
              - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, reca:
          «Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59». 
              - La legge 15 marzo  1997,  n.  59,  reca:  «Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa». 
              - L'art. 11, della citata legge, cosi' recita: 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica; 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  «ai  dirigenti  generali   ed   equiparati»   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993,  n  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              L'art. 52, del citato decreto, cosi' recita: 
              «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le attivita' culturali esercita, anche in base  alle  norme
          del decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e  del
          testo unico approvato con decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490,  le  attribuzioni  spettanti  allo  Stato  in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
          ad altri Ministeri o ad  agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso
          salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1,  comma
          2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  le   funzioni   conferite   dalla   vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  Dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  reca:
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              - L'art. 10, del citato decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito individuati i compiti relativi alle  seguenti  aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni  di  impulso   indirizzo   e   coordinamento   del
          Presidente. Ai Ministeri interessati  sono  contestualmente
          trasferite  le  corrispondenti  strutture  e  le   relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane: 
                a) turismo al Ministero dell'industria,  commercio  e
          artigianato; 
                b) (omissis); 
                c) segreteria del comitato per la liquidazione  delle
          pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,  comma
          1, lettera s), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; 
                d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al  comma
          5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui  all'art.  7
          della legge 5 luglio 1989, n. 246,  e  Commissione  per  il
          risanamento della Torre di Pisa, al  Ministero  dei  lavori
          pubblici; 
                e) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'
          letteraria, nonche' promozione delle  attivita'  culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione ed editoria, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, come previsto dall'art. 52,  comma  2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui agli articoli 12, lettere f) e  seguenti,  e  13  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          l ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti   di
          strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
          mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione, mediante apposito  decreto  del  Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire. 
              3. A decorrere dalla data di inizio  della  legislatura
          successiva a quella in cui il  presente  decreto  entra  in
          vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti  dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo   nelle
          regioni. 
              4. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali, secondo le disposizioni di cui  all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
          i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari  sociali
          della Presidenza. Al Ministero stesso sono  contestualmente
          trasferite le inerenti risorse  finanziarie,  materiali  ed
          umane. 
              5. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti di cui all'art. 41 del  decreto  legislativo  sul
          riordinamento  dei  Ministeri,  con  le  inerenti   risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito  del  Dipartimento  delle  aree  urbane   della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 
              6. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  o  dalla
          diversa data indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali  ed  umane,   all'Agenzia   per   la   protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'art.  38
          del  decreto  lezislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni le funzioni del Dipartimento per i
          servizi tecnici nazionali della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del  Servizio
          sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 
          91 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e
          successive  modificazioni.  Sono   escluse   dal   suddetto
          trasferimento le funzioni gia' attribuite  all'Ufficio  per
          il sistema informativo unico, che  restano  assegnate  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e  sono  affidate  al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 
              7.-9. (Omissis). 
              10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio  di
          supporto  alla  cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo della difesa sono stabilite da appositi  protocolli
          d'intesa tra Segretariato generale della  Presidenza  della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 
              11. Gli organi collegiali le cui strutture di  supporto
          sono   dal   presente   decreto   trasferite    ad    altre
          amministrazioni,   operano   presso   le    amministrazioni
          medesime.». 
              Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  reca:
          «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59». 
              - La legge 18 agosto 2000, n. 248, reca:  «Nuove  norme
          di tutela del diritto di autore».