Art. 11 
 
   1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a  termini  del
titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: 
 
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,  temporanea  o
   permanente, dei suoi fonogrammi in  qualunque  modo  o  forma,  in
   tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione; 
b) di  autorizzare  la  distribuzione  degli   esemplari   dei   suoi
   fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce
   nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso  di  prima
   vendita  del  supporto  contenente  il  fonogramma  effettuata   o
   consentita dal produttore in uno Stato membro; 
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
   fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con  la
   distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari; 
d) di autorizzare la messa  a  disposizione  del  pubblico  dei  suoi
   fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi  accesso  dal
   luogo e nel momento scelti individualmente. Tale  diritto  non  si
   esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".