Art. 12 
 
   1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 73 - 1. Il produttore di  fonogrammi,  nonche'  gli  artisti
interpreti   e   gli   artisti   esecutori   che   abbiano   compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio  e  prestito
loro spettanti, hanno diritto ad un compenso  per  l'utilizzazione  a
scopo di lucro dei fonogrammi a  mezzo  della  cinematografia,  della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei  pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi  altra  pubblica  utilizzazione
dei  fonogrammi  stessi.  L'esercizio  di  tale  diritto  spetta   al
produttore,  il  quale  ripartisce  il  compenso  con   gli   artisti
interpreti o esecutori interessati. 
   2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,  nonche'  le
relative  modalita',  sono   determinate   secondo   le   norme   del
regolamento. 
   3.  Nessun  compenso  e'  dovuto  per  l'utilizzazione   ai   fini
dell'insegnamento   e   della   comunicazione   istituzionale   fatta
dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio'  autorizzati  dallo
Stato.".