Art. 13 
 
   1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 74 - 1. Il  produttore  ha  il  diritto  di  opporsi  a  che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e  73-bis,
sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai
suoi interessi industriali. 
   2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  in  attesa  della   decisione   dell'autorita'
giudiziaria,   puo'   nondimeno   autorizzare   l'utilizzazione   dei
fonogrammi previi accertamenti  tecnici  e  disponendo,  se  occorra,
quanto  e'  necessario  per  eliminare  le  cause  che   turbano   la
regolarita' dell'utilizzazione.".