Art. 14 1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.".