Art. 14 
 
   1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo  e'
di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo
il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data  della
sua prima pubblicazione.".