Art. 16 1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.".