Art. 16 
 
   1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona  fisica  o
giuridica che assume l'iniziativa e la  responsabilita'  della  prima
fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o  esecuzione
o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 
   2. E' considerato come luogo della  produzione  quello  nel  quale
avviene la diretta registrazione originale.".