Art. 18 
 
   1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e'
inserito il seguente: 
   "Art.78-ter  -  1.  Il  produttore  di  opere  cinematografiche  o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento  e'  titolare  del
diritto esclusivo: 
 
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,  temporanea  o
   permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,  degli
   originali e delle copie delle proprie realizzazioni; 
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo,  compresa  la
   vendita, dell'originale e delle copie di  tali  realizzazioni.  Il
   diritto di distribuzione non si  esaurisce  nel  territorio  della
   Comunita' europea se non nel caso di prima  vendita  effettuata  o
   consentita dal produttore in uno Stato membro; 
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale  e  delle
   copie delle sue realizzazioni.  La  vendita  o  la  distribuzione,
   sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
   prestito; 
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
   e delle copie delle proprie realizzazioni,  in  maniera  tale  che
   ciascuno possa avervi accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
   individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun  atto  di
   messa a disposizione del pubblico. 
 
   2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e'  di  cinquanta  anni
dalla fissazione. Se  l'opera  cinematografica  o  audiovisiva  o  la
sequenza di immagini in  movimento  e'  pubblicata  o  comunicata  al
pubblico durante tale termine, la durata e' di cinquanta  anni  dalla
prima pubblicazione o, se anteriore,  dalla  prima  comunicazione  al
pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di
immagini in movimento.".