Art. 19 
1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori  di
opere cinematografiche o audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro
che esercitano l'attivita'  di  emissione  radiofonica  o  televisiva
hanno il diritto esclusivo: 
 
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su
   filo o via etere: il diritto non spetta al distributore  via  cavo
   qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni  di  altri
   organismi di radiodiffusione; 
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,  temporanea  o
   permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,  delle
   fissazioni delle proprie emissioni; 
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
   emissioni, nonche' la loro comunicazione al  pubblico,  se  questa
   avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto  di
   ingresso; 
d) di autorizzare la messa a disposizione  del  pubblico  in  maniera
   tale che ciascuno possa avervi accesso nel  luogo  o  nel  momento
   scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie  emissioni,
   siano esse effettuate su filo o via etere; 
e) di autorizzare la distribuzione  delle  fissazioni  delle  proprie
   emissioni. Il  diritto  di  distribuzione  non  si  esaurisce  nel
   territorio della Comunita' europea,  se  non  nel  caso  di  prima
   vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; 
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
   atto di comunicazione al pubblico o di messa  a  disposizione  del
   pubblico. 
 
   2. I soggetti  di  cui  al  comma  1  hanno  altresi'  il  diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione  delle  proprie  emissioni  per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni. 
   3.  L'espressione  radio-diffusione  ha   riguardo   all'emissione
radiofonica e televisiva. 
   4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo
e via satellite. 
   5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e'  di  cinquanta  anni
dalla prima diffusione di una emissione.".