Art. 2 
 
   1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico  su
filo o senza filo dell'opera ha per  oggetto  l'impiego  di  uno  dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il  telefono,  la
radio,  la  televisione  ed  altri  mezzi  analoghi  e  comprende  la
comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via  cavo,
nonche'  le  comunicazioni  al  pubblico  codificate  con  condizioni
particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a  disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi  accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente. 
   2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione  al  pubblico,  ivi  compresi  gli  atti  di  messa   a
disposizione del pubblico.".