Art. 20 
 
   1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 80  -  1.  Si  considerano  artisti  interpreti  ed  artisti
esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o  di  dominio
pubblico. 
   2.  Gli  artisti  interpreti  e  gli  artisti   esecutori   hanno,
indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante  per  le
prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: 
 
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; 
b) autorizzare la riproduzione  diretta  o  indiretta,  temporanea  o
   permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,  della
   fissazione delle loro prestazioni artistiche; 
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma  e
   modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera
   tale che ciascuno possa avervi accesso dal  luogo  e  nel  momento
   scelti individualmente, delle proprie prestazioni  artistiche  dal
   vivo, nonche' la diffusione  via  etere  e  la  comunicazione  via
   satellite delle prestazioni artistiche dal vivo,  a  meno  che  le
   stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o  siano
   gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la
   fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora  essa  sia
   utilizzata a scopo  di  lucro,  e'  riconosciuto  a  favore  degli
   artisti interpreti o esecutori il compenso  di  cui  all'art.  73;
   qualora non sia utilizzata a scopo di  lucro,  e'  riconosciuto  a
   favore degli artisti interpreti  o  esecutori  interessati  l'equo
   compenso di cui all'ari. 73-bis; 
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in  maniera  tale
   che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel  momento  scelti
   individualmente,  delle  fissazioni  delle   proprie   prestazioni
   artistiche e delle relative riproduzioni; 
e) autorizzare  la  distribuzione   delle   fissazioni   delle   loro
   prestazioni artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio
   della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da  parte
   del titolare del diritto o  con  il  suo  consenso  in  uno  Stato
   membro; 
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle  loro
   prestazioni artistiche e delle  relative  riproduzioni:  l'artista
   interprete o esecutore, anche in caso di cessione del  diritto  di
   noleggio   ad   un   produttore   di   fonogrammi   o   di   opere
   cinematografiche o  audiovisive  o  di  sequenze  di  immagini  in
   movimento, conserva il diritto di ottenere  un'equa  remunerazione
   per il noleggio concluso dal  produttore  con  terzi.  Ogni  patto
   contrario e' nullo. In  difetto  di  accordo  da  concludersi  tra
   l'IMAIE   e   le   associazioni   sindacali    competenti    della
   confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito  con
   la  procedura  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo
   luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 
 
   3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c),  non  si  esauriscono
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.".