Art. 21 
 
   1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941,  n.
633, e' sostituito dal seguente: 
   "Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno  il  diritto
di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla  riproduzione  della
loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa  essere  di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.". 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il testo dell'art. 81 della legge 22 aprile 1941,  n.
          633, cosi' come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art.  81  (Gli  artisti  interpreti  e   gli   artisti
          esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al
          pubblico  o  alla  riproduzione  della  loro   recitazione,
          rappresentazione  o  esecuzione   che   possa   essere   di
          pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione). -  Sono
          applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74. 
              Per   quanto   attiene   alla    radiodiffusione,    le
          controversie  nascenti   dall'applicazione   del   presente
          articolo sono regolate  dalle  norme  contenute  nel  comma
          primo dell'art. 54.».