Art. 21 1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 81 (Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione). - Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.».