Art. 22 
 
   1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti  esecutori  che
sostengono le  prime  parti  nell'opera  o  composizione  drammatica,
letteraria o musicale, hanno diritto che il loro  nome  sia  indicato
nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione  o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti  contenenti
la relativa fissazione, quali  fonogrammi,  videogrammi  o  pellicole
cinematografiche.".