Art. 23 
 
   1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e'
inserito il seguente: 
 
                           "Titolo II-ter 
                 Misure tecnologiche di protezione. 
                 Informazioni sul regime dei diritti 
 
   Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e  di  diritti
connessi nonche' del  diritto  di  cui  all'art.  102-bis,  comma  3,
possono  apporre  sulle  opere  o  sui  materiali   protetti   misure
tecnologiche  di  protezione  efficaci  che  comprendono   tutte   le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale  corso  dei
loro funzionamento, sono destinati a impedire  o  limitare  atti  non
autorizzati dai titolari dei diritti. 
   2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate  efficaci
nel caso in  cui  l'uso  dell'opera  o  del  materiale  protetto  sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo  di
accesso o di un procedimento di protezione, quale  la  cifratura,  la
distorsione  o  qualsiasi  altra  trasformazione  dell'opera  o   del
materiale protetto, ovvero sia limitato  mediante  un  meccanismo  di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione. 
   3. Resta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  relative  ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I. 
   Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul  regime  dei
diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di
diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art.  102-bis,  comma
3, sulle opere o  sui  materiali  protetti  o  possono  essere  fatte
apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi. 
   2.  Le  informazioni   elettroniche   sul   regime   dei   diritti
identificano l'opera o il  materiale  protetto,  nonche'  l'autore  o
qualsiasi altro  titolare  dei  diritti.  Tali  informazioni  possono
altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni  d'uso
dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque  numero  o  codice  che
rappresenti   le   informazioni   stesse   o   altri   elementi    di
identificazione.".