Art. 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti
connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3,
possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure
tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei
loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci
nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di
accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del
materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei
diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di
diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma
3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte
apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o
qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono
altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso
dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque numero o codice che
rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.".