Art. 24 
 
   1.  L'articolo  163  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 163  -  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di  utilizzazione
economica puo' chiedere che sia disposta  l'inibitoria  di  qualsiasi
attivita' che costituisca violazione del diritto stesso,  secondo  le
norme del codice  di  procedura  civile  concernenti  i  procedimenti
cautelari. 
   2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo'  fissare  una  somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente  constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 
   3. Ove in sede giudiziaria si accerti  la  mancata  corresponsione
del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli  73  e  73-bis,
oltre  alla  liquidazione   dello   stesso   puo'   essere   disposta
l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi  per  un  periodo  da  un
minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni. 
   4.  Ove  in  sede  giudiziaria  si  accerti   l'utilizzazione   di
fonogrammi che,  ai  sensi  dell'art.  74,  arrecano  pregiudizio  al
produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva  dal  loro
utilizzo, puo' essere comminata una  sanzione  amministrativa  da  un
minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".