Art. 25
1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in
relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.".
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 164 della legge n. 633 del 1941,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione e
nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto
pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le
regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti
sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra
nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di
mandato bastando che consti della loro qualita';
2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato
dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli
atti per i quali questa cautela e' prescritta o
autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto
d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite
all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di
procedura civile.».
- L'art. 474 del codice di procedura civile reca:
«Art. 474 (Modi di accettazione). - L'accettazione puo'
essere espressa o tacita.».