Art. 25 
 
   1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile  1941,  n.
633, il n. 3) e' sostituito dal seguente: 
   "3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati  a
compiere attestazioni di credito  per  diritto  d'autore  nonche'  in
relazione ad altre funzioni attribuite all'ente;  dette  attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma  dell'articolo
474 del codice di procedura civile.". 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo dell'art. 164 della legge n. 633  del  1941,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione  e
          nella seguente sono promosse da uno degli enti  di  diritto
          pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano  le
          regole seguenti: 
                1)    i    funzionari    appartenenti    agli    enti
          sopramenzionati possono esercitare le azioni di  cui  sopra
          nell'interesse  degli  aventi  diritto  senza  bisogno   di
          mandato bastando che consti della loro qualita'; 
                2)  l'ente  di   diritto   pubblico   e'   dispensato
          dall'obbligo di prestare cauzione per la  esecuzione  degli
          atti  per  i  quali  questa   cautela   e'   prescritta   o
          autorizzata; 
                3) l'ente di diritto pubblico  designa  i  funzionari
          autorizzati a compiere attestazioni di credito per  diritto
          d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni  attribuite
          all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia  di
          titolo esecutivo  a  norma  dell'art.  474  del  codice  di
          procedura civile.». 
              - L'art. 474 del codice di procedura civile reca: 
              «Art. 474 (Modi di accettazione). - L'accettazione puo'
          essere espressa o tacita.».