Art. 25 1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) e' sostituito dal seguente: "3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.".
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 164 della legge n. 633 del 1941, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 164. - Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualita'; 2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e' prescritta o autorizzata; 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di procedura civile.». - L'art. 474 del codice di procedura civile reca: «Art. 474 (Modi di accettazione). - L'accettazione puo' essere espressa o tacita.».