Art. 26
1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene
per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero
presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati
o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari
di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di
cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini
di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o
mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.".
Nota all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 171-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o
diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di
opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o
riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
privi del contrassegno medesimo e dotati di contrassegno
contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo
distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad
accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per
la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di
eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra
le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorita' amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni
elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero
distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a
qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta
copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di
riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da
diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui
al comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare
tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma l
comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu'
quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in
uno o piu' periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva
per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono
versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per
i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.».