Art. 26 
 
   1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile  1941,
n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente: 
   "d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in  commercio,
vende, noleggia, cede  a  qualsiasi  titolo,  proietta  in  pubblico,
trasmette a mezzo della  radio  o  della  televisione  con  qualsiasi
procedimento,   videocassette,   musicassette,   qualsiasi   supporto
contenente   fonogrammi   o   videogrammi    di    opere    musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini  in  movimento,
od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;". 
   2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile  1941,
n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: 
   "f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia,  cede  a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene
per scopi commerciali, attrezzature,  prodotti  o  componenti  ovvero
presta  servizi  che  abbiano  la  prevalente   finalita'   o   l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di  cui  all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati
o realizzati con la  finalita'  di  rendere  possibile  o  facilitare
l'elusione di  predette  misure.  Fra  le  misure  tecnologiche  sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a  iniziativa  volontaria  dei
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e  i  beneficiari
di  eccezioni,  ovvero  a  seguito  di  esecuzione  di  provvedimenti
dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale; 
   h) abusivamente rimuove o altera le informazioni  elettroniche  di
cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa  a  fini
di distribuzione, diffonde per radio o per  televisione,  comunica  o
mette a disposizione del pubblico opere o  altri  materiali  protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.". 
 
          Nota all'art. 26: 
              - Il testo vigente dell'art.  171-ter  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e'  commesso
          per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a  tre
          anni e con la multa da cinque  a  trenta  milioni  di  lire
          chiunque a fini di lucro: 
                a)  abusivamente  duplica,  riproduce,  trasmette   o
          diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o
          in  parte,  un'opera  dell'ingegno  destinata  al  circuito
          televisivo, cinematografico, della vendita o del  noleggio,
          dischi,  nastri  o  supporti  analoghi  ovvero  ogni  altro
          supporto  contenente  fonogrammi  o  videogrammi  di  opere
          musicali,  cinematografiche  o  audiovisive  assimilate   o
          sequenze di immagini in movimento; 
                b) abusivamente riproduce, trasmette  o  diffonde  in
          pubblico, con qualsiasi  procedimento,  opere  o  parti  di
          opere letterarie, drammatiche, scientifiche  o  didattiche,
          musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,  anche
          se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 
                c)  pur  non  avendo  concorso  alla  duplicazione  o
          riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene
          per la vendita o la distribuzione,  distribuisce,  pone  in
          commercio, concede in noleggio o comunque cede a  qualsiasi
          titolo, proietta  in  pubblico,  trasmette  a  mezzo  della
          televisione con qualsiasi procedimento, trasmette  a  mezzo
          della radio, fa ascoltare in  pubblico  le  duplicazioni  o
          riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 
                d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
          commercio,  vende,  noleggia,  cede  a  qualsiasi   titolo,
          proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
          televisione  con  qualsiasi  procedimento,   videocassette,
          musicassette, qualsiasi supporto  contenente  fonogrammi  o
          videogrammi   di   opere   musicali,   cinematografiche   o
          audiovisive o sequenze di immagini in movimento,  od  altro
          supporto  per  il  quale  e'  prescritta,  ai  sensi  della
          presente legge,  l'apposizione  di  contrassegno  da  parte
          della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
          privi del contrassegno medesimo e  dotati  di  contrassegno
          contraffatto o alterato; 
                e)  in  assenza   di   accordo   con   il   legittimo
          distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un
          servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
          apparati  atti  alla  decodificazione  di  trasmissioni  ad
          accesso condizionato; 
                f) introduce nel territorio dello Stato, detiene  per
          la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede
          in   noleggio,   cede   a   qualsiasi   titolo,    promuove
          commercialmente,  installa  dispositivi   o   elementi   di
          decodificazione speciale che  consentono  l'accesso  ad  un
          servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; 
                f-bis)  fabbrica,   importa,   distribuisce,   vende,
          noleggia, cede  a  qualsiasi  titolo,  pubblicizza  per  la
          vendita o il noleggio, o  detiene  per  scopi  commerciali,
          attrezzature, prodotti o componenti ovvero  presta  servizi
          che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale  di
          eludere  efficaci  misure  tecnologiche  di  cui   all'art.
          102-quater   ovvero   siano   principalmente    progettati,
          prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere
          possibile o facilitare l'elusione di predette  misure.  Fra
          le misure tecnologiche sono comprese  quelle  applicate,  o
          che residuano,  a  seguito  della  rimozione  delle  misure
          medesime  conseguentemente  a  iniziativa  volontaria   dei
          titolari dei diritti o ad accordi tra  questi  ultimi  e  i
          beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
          provvedimenti     dell'autorita'      amministrativa      o
          giurisdizionale; 
                h) abusivamente  rimuove  o  altera  le  informazioni
          elettroniche  di   cui   all'art.   102-quinquies,   ovvero
          distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per
          radio o per televisione, comunica o  mette  a  disposizione
          del pubblico opere o altri  materiali  protetti  dai  quali
          siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
          stesse. 
              2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni  e
          con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: 
                a)   riproduce,   duplica,   trasmette   o   diffonde
          abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede  a
          qualsiasi titolo o  importa  abusivamente  oltre  cinquanta
          copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore  e
          da diritti connessi; 
                b) esercitando in forma imprenditoriale attivita'  di
          riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
          importazione di opere tutelate dal diritto  d'autore  e  da
          diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
          comma 1; 
                c) promuove o organizza le attivita' illecite di  cui
          al comma 1. 
              3. La pena e' diminuita se il fatto e'  di  particolare
          tenuita'. 
              4. La condanna per uno dei reati previsti nel  comma  l
          comporta: 
                a) l'applicazione delle pene accessorie di  cui  agli
          articoli 30 e 32-bis del codice penale; 
                b) la pubblicazione della  sentenza  in  uno  o  piu'
          quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e  in
          uno o piu' periodici specializzati; 
                c) la sospensione per un periodo  di  un  anno  della
          concessione o autorizzazione di diffusione  radiotelevisiva
          per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 
              5.  Gli  importi  derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni pecuniarie  previste  dai  precedenti  commi  sono
          versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza  per
          i  pittori  e  scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori
          drammatici.».