Art. 27 
 
   1. L'articolo 174-bis della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 174-bis -  1.  Ferme  le  sanzioni  penali  applicabili,  la
violazione delle disposizioni  previste  nella  presente  sezione  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al  doppio  del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo  non  e'
facilmente determinabile, la violazione e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  da  euro  103,00  a   euro   1032,00.   La   sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni  violazione
e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".