Art. 28 
 
   1. L'articolo 174-ter  della  legge  22  aprile  1941,  n.633,  e'
sostituto dal seguente: 
   "174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche  via  etere  o
via cavo, duplica, riproduce, in tutto  o  in  parte,  con  qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi  di  strumenti  atti  ad  eludere  le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure
acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici  o
multimediali non conformi alle  prescrizioni  della  presente  legge,
ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure  di
protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra  con
i reati di cui  agli  articoli  171,  171-bis,  171-ter,  171-quater,
171-quinquies,   171-septies   e   171-octies,   con   la    sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 154 e con  le  sanzioni  accessorie
della confisca del materiale e della pubblicazione del  provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 
   2. In caso di recidiva o di fatto grave  per  la  quantita'  delle
violazioni  o  delle  copie  acquistate  o  noleggiate,  la  sanzione
amministrativa e' aumentata sino ad  euro  1032,00  ed  il  fatto  e'
punito con la confisca  degli  strumenti  e  del  materiale,  con  la
pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali  quotidiani  a
diffusione nazionale o su uno  o  piu'  periodici  specializzati  nel
settore   dello   spettacolo   e,   se   si   tratta   di   attivita'
imprenditoriale,    con    la    revoca    della    concessione     o
dell'autorizzazione     di     diffusione      radiotelevisiva      o
dell'autorizzazione  per  l'esercizio  dell'attivita'  produttiva   o
commerciale.".