Art. 29
1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 174-quater - 1. I proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis
dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.".
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633,
vedi note alle premesse.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
- Gli articoli 17, comma 3 e 26, comma 3-bis, della
citata legge cosi' recitano:
«Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».
«Art. 26. (Dipartimento per l'informazione e
l'editoria). - (Omissis).
3-bis. Il Dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e
promuove campagne informative attraverso la televisione, la
radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte
a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita'
dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi
o contraffatti.».