Art. 29 
 
   1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'
inserito il seguente: 
   "Art.  174-quater  -  1.  I  proventi  derivanti  dalle   sanzioni
amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e  174-ter,
affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: 
 
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un  Fondo  iscritto  allo
   stato di previsione del Ministero  della  giustizia  destinato  al
   potenziamento delle strutture e degli  strumenti  impiegati  nella
   prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla  presente
   legge. Il Fondo e' istituito con  decreto  adottato  dal  Ministro
   della giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  ai
   sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
   400; 
b) nella  restante  misura,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
   previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  la
   promozione delle  campagne  informative  di  cui  al  comma  3-bis
   dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive
   modificazioni.". 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633,
          vedi note alle premesse. 
              - La legge 23 agosto 1988, n.  400,  reca:  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri». 
              - Gli articoli 17, comma 3 e  26,  comma  3-bis,  della
          citata legge cosi' recitano: 
              «Art. 3. -  Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati  regolamenti  nelle  materie  di  competenza   del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione.». 
              «Art.   26.   (Dipartimento   per   l'informazione    e
          l'editoria). - (Omissis). 
              3-bis. Il Dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
          derivanti dall'applicazione del  comma  3-ter,  realizza  e
          promuove campagne informative attraverso la televisione, la
          radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica,  volte
          a  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sulla   illiceita'
          dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno  abusivi
          o contraffatti.».