Art. 3 
 
   1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
la messa in commercio o in circolazione, o comunque  a  disposizione,
del  pubblico,  con  qualsiasi   mezzo   ed   a   qualsiasi   titolo,
dell'originale dell'opera o degli  esemplari  di  essa  e  comprende,
altresi', il diritto esclusivo di  introdurre  nel  territorio  degli
Stati  della  Comunita'  europea,  a  fini   di   distribuzione,   le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. 
   2.  Il  diritto  di  distribuzione  dell'originale  o   di   copie
dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel  caso
in cui la prima vendita  o  il  primo  atto  di  trasferimento  della
proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto  o
con il suo consenso. 
   3. Quanto disposto dal  comma  2  non  si  applica  alla  messa  a
disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa  avervi
accesso dal luogo e nel momento  scelti  individualmente,  anche  nel
caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera. 
   4. Ai fini dell'esaurimento di cui al  comma  2,  non  costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita
di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".