Art. 30 
 
   1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n.  633,
e' inserito il seguente: 
   "Art. 174-quinquies -  1.  Quando  esercita  l'azione  penale  per
taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad
autorizzazione,  il  pubblico  ministero  ne  da'  comunicazione   al
questore,  indicando  gli   elementi   utili   per   l'adozione   del
provvedimento di cui al comma 2. 
   2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione  di  cui  al
comma 1 , il questore, sentiti gi  interessati,  puo'  disporre,  con
provvedimento   motivato,    la    sospensione    dell'esercizio    o
dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni  e  non
superiore  a  tre  mesi,  senza  pregiudizio  del  sequestro   penale
eventualmente adottato. 
   3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1,  e'
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa  accessoria,  la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un  periodo
da tre mesi  ad  un  anno,  computata  la  durata  della  sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e'  disposta  la
revoca  della  licenza  di  esercizio  o   dell'autorizzazione   allo
svolgimento dell'attivita'. 
   4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
nei  confronti  degli  stabilimenti  di  sviluppo  e  di  stampa,  di
sincronizzazione  e  postproduzione,  nonche'   di   masterizzazione,
tipografia  e  che  comunque  esercitino  attivita'   di   produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti  contraffatti  e
nei confronti dei  centri  di  emissione  o  ricezione  di  programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese  in  caso  di
esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e  non
possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.". 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633,
          vedi note alle premesse. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689,  reca:  «Modifiche
          al sistema penale». 
              - L'art. 24, della citata legge, cosi' recita: 
              «Art.  24  (Connessione  obiettiva  con  un  reato).  -
          Qualora l'esistenza di un reato  dipenda  dall'accertamento
          di una violazione non costituente reato, e per  questa  non
          sia stato effettuato il pagamento  in  misura  ridotta,  il
          giudice penale competente a conoscere  del  reato  e'  pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla legge per la violazione stessa. 
              Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma,  il
          rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche  senza  che
          si sia proceduto alla notificazione  prevista  dal  secondo
          comma dell'art. 14, alla autorita'  giudiziaria  competente
          per il reato,  la  quale,  quando  invia  la  comunicazione
          giudiziaria,  dispone  la  notifica  degli  estremi   della
          violazione amministrativa agli obbligati per i  quali  essa
          non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine  per  il
          pagamento in misura ridotta. 
              Se l'autorita' giudiziaria non procede  ad  istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento. 
              La persona  obbligata  in  solido  con  l'autore  della
          violazione  deve  essere  citata  nella  istruzione  o  nel
          giudizio penale su richiesta  del  pubblico  ministero.  Il
          pretore ne dispone di ufficio la citazione.  Alla  predetta
          persona, per la difesa dei  propri  interessi,  spettano  i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio. 
              Il pretore quando provvede con decreto penale,  con  lo
          stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione. 
              La  competenza  del  giudice  penale  in  ordine   alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          penale si chiude per estinzione del reato e per difetto  di
          una condizione di procedibilita'.». 
              - La legge 4  novembre  1965,  n.  1213,  reca:  «Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia.». 
              - L'art. 45 della citata legge, cosi' recita: 
              «Art.  45  (Fondo  speciale  per  lo  sviluppo  ed   il
          potenziamento  delle  attivita'  cinematografiche).  -   Il
          Ministero  del  turismo  e  dello   spettacolo   devolvera'
          annualmente la somma  di  lire  un  miliardo  470  milioni,
          sentito  il  parere  della  Commissione  centrale  per   la
          cinematografia: 
                a) per iniziative ed attivita' intese a  favorire  ed
          incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; 
                b) per la concessione  di  sovvenzioni  a  favore  di
          iniziative  e  manifestazioni   in   Italia   promosse   od
          organizzate da enti pubblici  e  privati,  senza  scopo  di
          lucro,  istituti  universitari,  comitati  ed  associazioni
          culturali e di categoria  ed  inerenti  allo  sviluppo  del
          cinema sul piano artistico, culturale  e  tecnico,  nonche'
          per la concessione di  sovvenzioni,  anche  in  aggiunta  a
          contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti,  ad  enti
          pubblici  nazionali  per  la  conservazione   del   proprio
          patrimonio filmico e per la organizzazione e  realizzazione
          di mostre d'arte cinematografica di  particolare  rilevanza
          internazionale; 
                c) per la concessione di premi agli  esercenti  delle
          sale d'essai e delle sale  delle  comunita'  ecclesiali  in
          base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
          programmazione   complessiva   di   film   italiani,    con
          particolare riguardo per le sale situate nelle zone  urbane
          periferiche e in piccoli e medi comuni; 
                d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative  in
          campo  cinematografico,   cui   l'Italia   sia   tenuta   a
          contribuire in  base  a  particolari  impegni  assunti  nel
          quadro di organizzazioni internazionali; 
                e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
          rispetto a  quelle  vigenti  per  trasporto  di  complessi,
          materiali  ed   attrezzature   inerenti   alla   produzione
          cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare
          annualmente con il Ministero dei trasporti; 
                f)-o) (omissis); 
                p) per la ricerca creativa; 
                q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio
          filmico nazionale ed internazionale in possesso di  enti  o
          soggetti pubblici e privati; 
                r) per la partecipazione  finanziaria  ad  iniziative
          assunte per opere filmiche di elevato impegno  artistico  o
          industriale nell'ambito della Comunita' europea o  in  base
          ad accordi internazionali; 
                s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
          con i Paesi europei per la produzione, la  distribuzione  e
          l'esportazione  di  opere  filmiche  di   elevato   impegno
          industriale o artistico; 
                t)   [per   circuiti   e   consorzi    di    esercizi
          cinematografici,  con  particolare  riguardo   per   quelli
          operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa
          e  la  circolazione  di  copie  e  la  promozione  di  film
          nazionali   e   comunitari,   per   le   iniziative   volte
          all'aggiornamento professionale, nonche' per  le  attivita'
          promozionali  di  interesse   collettivo   degli   esercizi
          consorziati]; 
                u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne
          di  interesse  nazionale   ed   internazionale   di   opere
          cinematografiche da parte di soggetti pubblici  e  privati,
          sempreche' le  iniziative  si  ricolleghino  a  progetti  a
          carattere permanente in ambito  nazionale  con  istituzioni
          pubbliche o private; 
                v) per la pubblicazione, diffusione conservazione  di
          riviste e opere a carattere storico  e  critico-informativo
          di  interesse  nazionale,  riguardanti  la  cinematografia,
          nonche'    l'organizzazione    di    corsi    di    cultura
          cinematografica effettuati da enti  ed  associazioni  senza
          scopo di lucro e da enti pubblici  e  da  universita',  con
          particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
          comunicazioni sociali e spettacolo; 
                z) in sostituzione dei  contributi  sugli  spettacoli
          cinematografici  e  teatrali  previsti  dalle  disposizioni
          contenute nell'art. 15, regio decreto-legge 15 aprile 1926,
          n. 765, e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto  1927,  n.
          1615, a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno  e
          turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario  un
          contributo pari allo 0,50  per  cento  dell'introito  lordo
          degli spettacoli cinematografici.  Detto  contributo  sara'
          ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e  dello
          spettacolo. 
              L'autorita'  competente  in  materia   di   spettacolo,
          sentita la  Commissione  centrale  per  la  cinematografia,
          fissa con proprio decreto le  modalita'  ed  i  termini  di
          presentazione delle domande. 
              Ferma  restando  l'autorizzazione  di  spesa   di   cui
          all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414,  l'autorita'
          competente in materia di spettacolo determina  con  proprio
          decreto la quota annua  del  fondo  speciale  da  assegnare
          all'ente  autonomo  «La  Biennale  di  Venezia»,   per   la
          realizzazione   della    Mostra    internazionale    d'arte
          cinematografica.».