Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per
taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al
questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o
dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale
eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e'
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo
da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la
revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di
sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non
possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
Note all'art. 30:
- Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633,
vedi note alle premesse.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».
- L'art. 24, della citata legge, cosi' recita:
«Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di
una condizione di procedibilita'.».
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: «Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia.».
- L'art. 45 della citata legge, cosi' recita:
«Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il
Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera'
annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni,
sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematografia:
a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed
incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di
iniziative e manifestazioni in Italia promosse od
organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di
lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del
cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche'
per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a
contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti
pubblici nazionali per la conservazione del proprio
patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione
di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza
internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle
sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in
base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della
programmazione complessiva di film italiani, con
particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane
periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in
campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a
contribuire in base a particolari impegni assunti nel
quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate
rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi,
materiali ed attrezzature inerenti alla produzione
cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare
annualmente con il Ministero dei trasporti;
f)-o) (omissis);
p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio
filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o
soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative
assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o
industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base
ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte
con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e
l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno
industriale o artistico;
t) [per circuiti e consorzi di esercizi
cinematografici, con particolare riguardo per quelli
operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa
e la circolazione di copie e la promozione di film
nazionali e comunitari, per le iniziative volte
all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita'
promozionali di interesse collettivo degli esercizi
consorziati];
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne
di interesse nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati,
sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a
carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni
pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di
riviste e opere a carattere storico e critico-informativo
di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia,
nonche' l'organizzazione di corsi di cultura
cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza
scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con
particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo;
z) in sostituzione dei contributi sugli spettacoli
cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni
contenute nell'art. 15, regio decreto-legge 15 aprile 1926,
n. 765, e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n.
1615, a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un
contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo
degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara'
ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello
spettacolo.
L'autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la Commissione centrale per la cinematografia,
fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di
presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita'
competente in materia di spettacolo determina con proprio
decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare
all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la
realizzazione della Mostra internazionale d'arte
cinematografica.».