Art. 31 
 
   1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile  1941,  n.
633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
   "d-bis)   sull'attivita'   di   fabbricazione,   importazione    e
distribuzione  degli  apparecchi  e  dei  supporti  di  cui  all'art.
71-septies.". 
   2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   "3.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  indicati  nel  comma   1,
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento  con
gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono  accedere  ai  locali
dove vengono  svolte  le  attivita'  di  riproduzione,  duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica,
nonche' le attivita' ad esse connesse; possono altresi'  accedere  ai
locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla  lettera  e)  del
comma  1.  Possono  richiedere  l'esibizione   della   documentazione
relativa all'attivita' svolta,  agli  strumenti  e  al  materiale  in
lavorazione, in distribuzione, in fase  di  utilizzazione  attraverso
l'emissione o la ricezione via etere  e  via  cavo  o  la  proiezione
cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi  e  supporti
di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso  in  cui  i
suddetti locali non siano luoghi  aperti  al  pubblico,  stabilimenti
industriali  o  esercizi  commerciali  o  emittenti  radiotelevisive,
l'accesso degli  ispettori  deve  essere  autorizzato  dall'autorita'
giudiziaria.". 
 
          Nota all'art. 31: 
              - Il testo dell'art.  182-bis  della  legge  22  aprile
          1941, n. 633, cosi' come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni ed alla Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle  rispettive
          competenze previste dalla legge, al fine  di  prevenire  ed
          accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: 
                a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione  con
          qualsiasi   procedimento,    su    supporto    audiovisivo,
          fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su  impianti
          di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche'
          sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con  qualsiasi
          mezzo effettuata; 
                b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere
          e  registrazioni  tutelate  dalla  normativa  sul   diritto
          d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; 
                c) sulla  distribuzione,  la  vendita,  il  noleggio,
          l'emissione  e  l'utilizzazione  in  qualsiasi  forma   dei
          supporti di cui alla lettera a); 
                d) sui centri di riproduzione pubblici o  privati,  i
          quali  utilizzano  nel   proprio   ambito   o   mettono   a
          disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi  per
          fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione; 
                d-bis) sull'attivita' di fabbricazione,  importazione
          e distribuzione degli apparecchi  e  dei  supporti  di  cui
          all'art 71-septies. 
              2.   La   SIAE,   nei   limiti   dei   propri   compiti
          istituzionali, si  coordina,  a  norma  del  comma  1,  con
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
              3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
          l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni   puo'
          conferire funzioni ispettive a propri funzionari  ed  agire
          in  coordinamento  con  gli  ispettori  della   SIAE.   Gli
          ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
          attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
          via etere e via cavo o proiezione cinematografica,  nonche'
          le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai
          locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera
          e) del  comma  1.  Possono  richiedere  l'esibizione  della
          documentazione   relativa   all'attivita'   svolta,    agli
          strumenti e al materiale in lavorazione, in  distribuzione,
          in  fase  di  utilizzazione  attraverso  l'emissione  o  la
          ricezione  via  etere  e   via   cavo   o   la   proiezione
          cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi  e
          supporti di registrazione di cui all'art.  71-septies.  Nel
          caso in cui i suddetti locali non siano  luoghi  aperti  al
          pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o
          emittenti radiotelevisive, l'accesso degli  ispettori  deve
          essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.».