Art. 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
"d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e
distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art.
71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con
gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali
dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica,
nonche' le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai
locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera e) del
comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione
relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in
lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e supporti
di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i
suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita'
giudiziaria.".
Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 182-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive
competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed
accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con
qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo,
fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche'
sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi
mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere
e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio,
l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei
supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i
quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;
d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione
e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui
all'art 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti
istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire
in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli
ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonche'
le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai
locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera
e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attivita' svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione,
in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la
ricezione via etere e via cavo o la proiezione
cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e
supporti di registrazione di cui all'art. 71-septies. Nel
caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al
pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o
emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve
essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.».