Art. 32 
 
   1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n.  633,  dopo  il
secondo comma e' aggiunto il seguente: 
   "Salve  le  convenzioni  internazionali  per  la  protezione   dei
fonogrammi, la formalita' prevista  quale  condizione  dell'esercizio
dei diritti spettanti al produttore di  fonogrammi  che  non  possono
essere considerati nazionali,  si  riterra'  soddisfatta  qualora  su
tutti gli esemplari del supporto  fonografico  sia  apposto  in  modo
stabile il simbolo (P)  accompagnato  dall'indicazione  dell'anno  di
prima pubblicazione.". 
 
          Nota all'art. 32: 
              - Il testo dell'art. l86 della legge 22 aprile 1941, n.
          633, cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto  cosi'
          recita: 
              «Art. 186.  -  Le  convenzioni  internazionali  per  la
          protezione delle opere dell'ingegno regolano  la  sfera  di
          applicazione  di  questa  legge  alle   opere   di   autori
          stranieri. 
              Se le  convenzioni  contengono  un  patto  generico  di
          reciprocita' o di parita' di trattamento,  detto  patto  e'
          interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle
          due protezioni stabilite negli articoli seguenti. 
              Salve le convenzioni internazionali per  la  protezione
          dei fonogrammi, la  formalita'  prevista  quale  condizione
          dell'esercizio  dei  diritti  spettanti  al  produttore  di
          fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
          riterra' soddisfatta qualora su  tutti  gli  esemplari  del
          supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo
          (P)  accompagnato  dall'indicazione  dell'anno   di   prima
          pubblicazionei.».