Art. 32 1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.".
Nota all'art. 32: - Il testo dell'art. l86 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 186. - Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri. Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocita' o di parita' di trattamento, detto patto e' interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazionei.».