Art. 32
1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei
fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio
dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono
essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su
tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo
stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di
prima pubblicazione.".
Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. l86 della legge 22 aprile 1941, n.
633, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 186. - Le convenzioni internazionali per la
protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di
applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di
reciprocita' o di parita' di trattamento, detto patto e'
interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle
due protezioni stabilite negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione
dei fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione
dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore di
fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del
supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo
(P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazionei.».