Art. 33
1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n.
633, cosi' come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della
cultura popolare un comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie
attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da'
pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
speciali disposizioni.
Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'art. 71-quinquies comma 4.».