Art. 33 
 
   1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n.  633,  dopo  il
secondo comma e' aggiunto il seguente: 
   "Il Comitato  esperisce  il  tentativo  di  conciliazione  di  cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4.". 
 
          Nota all'art. 33: 
              - Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n.
          633, cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto  cosi'
          recita: 
              «Art. 190. - E' istituito  presso  il  Ministero  della
          cultura popolare un comitato consultivo permanente  per  il
          diritto di autore. 
              Il  comitato  provvede  allo   studio   delle   materie
          attinenti al diritto di autore o ad  esso  connesse  e  da'
          pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal
          Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da
          speciali disposizioni. 
              Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione  di
          cui all'art. 71-quinquies comma 4.».