Art. 33 1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
Nota all'art. 33: - Il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 190. - E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies comma 4.».