Art. 34
1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo
cormma e' sostituito dal seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero
per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione
speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h),
ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e'
comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
Nota all'art. 34:
- Il testo vigente dell'art. 193 della legge 22 aprile
1941, n. 633, cosi' come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 193. - Il comitato puo' essere convocato:
a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del
comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo
studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies,
comma 4. In tale caso la commissione speciale e' composta
da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto
d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera h), ed i
rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della
commissione e' comunque scelto tra i rappresentanti dei
Ministeri.».
Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del
presidente del comitato, puo' invitare alle riunioni anche
persone estranee al comitato, particolarmente competenti
nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.».