Art. 34 
 
   1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo
cormma e' sostituito dal seguente: 
   "Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per  lo  studio  di  determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero
per  l'effettuazione  del   tentativo   di   conciliazione   di   cui
all'articolo 71-quinquies, comma  4.  In  tale  caso  la  commissione
speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h),
ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e'
comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.". 
 
          Nota all'art. 34: 
              - Il testo vigente dell'art. 193 della legge 22  aprile
          1941, n. 633, cosi' come modificato  dal  presente  decreto
          cosi' recita: 
              «Art. 193. - Il comitato puo' essere convocato: 
                a) in adunanza generale; 
                b) in commissioni speciali. 
              Partecipano all'adunanza generale tutti  i  membri  del
          comitato. Le commissioni speciali sono  costituite  per  lo
          studio di determinate questioni, di  volta  in  volta,  con
          provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
          tentativo di conciliazione di  cui  all'art.  71-quinquies,
          comma 4. In tale caso la commissione speciale  e'  composta
          da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto
          d'autore di cui all'art. 191, primo comma, lettera h), ed i
          rappresentanti   dei   Ministeri.   Il   presidente   della
          commissione e' comunque scelto  tra  i  rappresentanti  dei
          Ministeri.». 
              Il Ministro per la cultura popolare,  su  proposta  del
          presidente del comitato, puo' invitare alle riunioni  anche
          persone estranee al  comitato,  particolarmente  competenti
          nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.».