Art. 35 
 
   1. Dopo l'articolo 194 della legge 22  aprile  1941,  n.  633,  e'
inserito il seguente: 
   "Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di  cui  all'art.
71-quinquies, comma 4,  sottoscritta  dall'associazione  o  dall'ente
proponente, e' consegnata al comitato di cui all'art. 190  o  spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro  dieci  giorni
dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la
commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia  della
richiesta deve essere  consegnata  o  spedita  a  cura  dello  stesso
proponente alla controparte. 
   2. La richiesta deve precisare: 
 
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le  comunicazioni
   inerenti alla procedura; 
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta. 
 
   3. Entro trenta giorni dal ricevimento della  richiesta  la  parte
convenuta,  qualora  non  accolga  la  richiesta  della  controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, il presidente della  commissione
fissa la data per il tentativo di conciliazione. 
   4. Se la conciliazione riesce,  viene  redatto  separato  processo
verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della  commissione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo. 
   5. Se non si raggiunge l'accordo  tra  le  parti,  la  commissione
formula una proposta per la definizione  della  controversia.  Se  la
proposta non e' accettata, i  termini  di  essa  sono  riassunti  nel
verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 
   6. Nel successivo giudizio  sono  acquisiti,  anche  d'ufficio,  i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione  non  riuscito.  Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 
   7. La domanda giudiziale  diventa  procedibile  trascorsi  novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 
   8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui ai  precedenti  commi  o
che la domanda giudiziale e' stata promossa prima della scadenza  dei
termine di 90 giorni dalla  promozione  del  tentativo,  sospende  il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di  60  giorni  per
promuovere il tentativo di conciliazione.  Espletato  quest'ultimo  o
decorso il termine di 90 giorni, il processo  puo'  essere  riassunto
entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il  processo  non  sia
stato  tempestivamente  riassunto,  il  giudice  dichiara   d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la  disposizione
di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".