Art. 4 
 
   1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art. 55 - 1. Senza  pregiudizio  dei  diritti  dell'autore  sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente  e'  autorizzato  a
registrare su disco, o su  altro  supporto,l'opera  stessa,  al  fine
della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche,
purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta  o  resa
inservibile. 
   2. E' consentita  la  conservazione  in  archivi  ufficiali  delle
registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale  carattere
documentario, senza possibilita' di ulteriore  utilizzazione  a  fini
economici o commerciali  salva,  per  quest'ultima,  l'autorizzazione
dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".