Art. 6 1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto. 2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico. 3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".