Art. 6 
 
   1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente: 
 
   "Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo,  ai  sensi  delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: 
 
a) di  adattare  e  di  registrare  l'opera  su  qualunque   supporto
   riproduttore di suoni, di voci o di  immagini,  qualunque  sia  la
   tecnologia utilizzata; 
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito
   gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata; 
c) di eseguire pubblicamente e  di  comunicare  l'opera  al  pubblico
   mediante l'impiego di qualunque supporto. 
 
   2. La cessione del  diritto  di  riproduzione  o  dei  diritto  di
distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la  cessione  dei
diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico. 
   3. Per quanto riguarda la  radiodiffusione,  il  diritto  d'autore
resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".