Art. 7 1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941 , n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d) data della fabbricazione.".