Art. 7 
 
   1. L'articolo  62  della  legge  22  aprile  1941  ,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente: 
 
   "Art.  62  -  1.  I  supporti  fonografici,  nei   quali   l'opera
dell'ingegno e' riprodotta, non possono  essere  distribuiti  se  non
portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: 
 
a) titolo dell'opera riprodotta; 
b) nome dell'autore; 
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
   o corali sono indicati col nome d'uso; 
d) data della fabbricazione.".