Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
sostituito dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri
materiali dello stesso carattere possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali,
anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e'
stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui
sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o
materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di
attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di
cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi,
salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore,
se riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,
nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti
giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il
nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie
o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il
nome dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di
opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i
propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto
o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e
partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento
di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di
pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi
previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per
la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo
tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale
compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di
cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti
stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in
forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai
cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul
mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi
precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i
diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla
responsabilita' dei prestatori intermediari dalla normativa in
materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di
riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante
ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con
l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera
o di altri materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta
alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello
Stato e degli enti pubblici e' consentita la riproduzione, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un
unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purche' non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre
avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo'
superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la
modalita' per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello
Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in
musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono
consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali
protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli
stessi, purche' siano direttamente collegate all'handicap, non
abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'
handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le
categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per
l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le
modalita' di fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a
disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione
situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di
prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il
comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto
le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti
alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o
dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorita' competente,
per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto
svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o
giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee
soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le
associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per
consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68,
commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su
espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari
stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso
legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle
disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la
corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui
al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso
dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso
avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli
enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle
eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a
consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo,
ciascuna delle parti puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo
190 perche' esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una
persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo
di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da
terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica
per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o
ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito
sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti
sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che
abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto
con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi,
nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro
aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies.
Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul
prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle
della componente interna destinata alla registrazione, ovvero,
qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali
supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili
destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di
registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di
cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui
al comma 1 . Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale
rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad
aggiornamento triennale.
3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi,
una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori
(S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da
questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per
apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale
provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per
cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai
produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo,
e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro
attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori
interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e
i supporti di registrazione video e' corrisposto alla Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a
ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento
agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i
produttori originari di opere audiovisive, i produttori di
videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante
agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per
cento alle attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal
presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge,
quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in
contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri
materiali, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi
dei titolari.
Art.71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di
cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri
capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.".
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 93,
vedi note alle premesse.
- L'art. 7, comma 2, della citata legge, cosi' recita:
«2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma l e
quelle di cui all'art. 3, comma 6, all'art. 5, comma 5 e
all'art. 6, comma 5, per le attivita' di studio e di
ricerca nonche' per i fini di promozione di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o
esecutori.».