Art. 9 
 
   1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  e
sostituito dal seguente: 
 
                               "Capo V 
                       Eccezioni e limitazioni 
 
      Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni 
 
   Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita'  di  carattere  economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o  messi  a  disposizione  del  pubblico,  e  gli  altri
materiali  dello  stesso   carattere   possono   essere   liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico  in  altre  riviste  o  giornali,
anche radiotelevisivi, se la riproduzione o  l'utilizzazione  non  e'
stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte  da  cui
sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato. 
   2.  La  riproduzione  o  comunicazione  al  pubblico  di  opere  o
materiali  protetti  utilizzati  in  occasione  di   avvenimenti   di
attualita' e'  consentita  ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di
cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si  indichi,
salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome  dell'autore,
se riportato. 
   Art. 66 - 1. I discorsi  su  argomenti  di  interesse  politico  o
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in  pubblico,
nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente  riprodotti  o  comunicati  al   pubblico,   nei   limiti
giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste  o  nei  giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino  la  fonte,  il
nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. 
   Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono  essere  riprodotti  a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie
o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile,  il
nome dell'autore. 
   Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di
opere per uso personale dei lettori, fatta a  mano  o  con  mezzi  di
riproduzione  non  idonei  a  spaccio  o  diffusione  dell'opera  nel
pubblico. 
   2. E' libera la fotocopia di  opere  esistenti  nelle  biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli archivi pubblici,  effettuata  dai  predetti  organismi  per  i
propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto
o indiretto. 
   3. Fermo  restando  il  divieto  di  riproduzione  di  spartiti  e
partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per  cento
di ciascun volume o fascicolo di  periodico,  escluse  le  pagine  di
pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere  dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 
   4. I responsabili dei punti o  centri  di  riproduzione,  i  quali
utilizzino nel proprio ambito o  mettano  a  disposizione  di  terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia,  xerocopia  o  analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed agli editori delle opere dell'ingegno  pubblicate  per  le  stampe
che,  mediante  tali  apparecchi,  vengono  riprodotte  per  gli  usi
previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita'  per
la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo  i  criteri
posti all'art. 181-ter della presente legge.  Salvo  diverso  accordo
tra la SIAE e  le  associazione  delle  categorie  interessate,  tale
compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta  al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. 
   5. Le riproduzioni per uso personale delle opere  esistenti  nelle
biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi  di
cui al comma 3, possono  essere  effettuate  liberamente  nei  limiti
stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un  compenso  in
forma forfetaria a favore degli aventi diritto  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo  periodo  del
comma 1 del medesimo  articolo  181-ter.  Tale  compenso  e'  versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti  degli  introiti
riscossi per  il  servizio,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. 
I limiti di cui al comma 3 non si  applicano  alle  opere  fuori  dai
cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita'  sul
mercato. 
   6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui  ai  commi
precedenti e, in genere, ogni  utilizzazione  in  concorrenza  con  i
diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. 
   Art.  68-bis  -  1.  Salvo  quanto   disposto   in   ordine   alla
responsabilita'  dei  prestatori  intermediari  dalla  normativa   in
materia di  commercio  elettronico,  sono  esentati  dal  diritto  di
riproduzione gli atti di riproduzione  temporanea  privi  di  rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori e parte  integrante
ed essenziale di  un  procedimento  tecnologico,  eseguiti  all'unico
scopo  di  consentire  la  trasmissione  in  rete   tra   terzi   con
l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera
o di altri materiali. 
   Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche  e  discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini  esclusivi  di  promozione
culturale e studio personale, non e  soggetto  ad  autorizzazione  da
parte del titolare del relativo  diritto,  al  quale  non  e'  dovuta
alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: 
 
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti  e  le
   partiture musicali; 
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche  o
   audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse  sonore
   o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto  di  esercizio
   del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato
   il diritto di  distribuzione,  decorsi  almeno  ventiquattro  mesi
   dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. 
 
   2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e  cineteche  dello
Stato e degli enti pubblici  e'  consentita  la  riproduzione,  senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o  indiretto,  in  un
unico esemplare, dei fonogrammi e dei  videogrammi  contenenti  opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini  in  movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le  medesime  biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. 
   Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico  sono  liberi
se effettuati per  uso  di  critica  o  di  discussione,  nei  limiti
giustificati da tali fini e  purche'  non  costituiscano  concorrenza
all'utilizzazione economica  dell'opera;  se  effettuati  a  fini  di
insegnamento  o  di  ricerca  scientifica  l'utilizzo  deve   inoltre
avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali. 
   2. Nelle antologie ad uso  scolastico  la  riproduzione  non  puo'
superare la misura determinata dal regolamento,  il  quale  fissa  la
modalita' per la determinazione dell'equo compenso. 
   3. Il riassunto, la citazione o  la  riproduzione  debbono  essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo  dell'opera,  dei  nomi
dell'autore,  dell'editore  e,  se  si  tratti  di  traduzione,   del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. 
   Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello
Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in
musica, senza pagamento di alcun  compenso  per  diritti  di  autore,
purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro. 
   Art. 71-bis  -  1.  Ai  portatori  di  particolari  handicap  sono
consentite, per uso personale, la riproduzione di opere  e  materiali
protetti o l'utilizzazione  della  comunicazione  al  pubblico  degli
stessi,  purche'  siano  direttamente  collegate  all'handicap,   non
abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto  dall'
handicap. 
   2. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sentito  il  comitato  di  cui  all'art.  190,  sono  individuate  le
categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri  per
l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario,  le
modalita' di fruizione dell'eccezione. 
   Art. 71-ter  -  1.  E'  libera  la  comunicazione  o  la  messa  a
disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca  o  di
attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica  finzione
situati nei locali delle biblioteche accessibili al  pubblico,  degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali contenuti  nelle  loro  collezioni  e  non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza. 
   Art. 71-quater - 1. E' consentita  la  riproduzione  di  emissioni
radiotelevisive effettuate da ospedali  pubblici  e  da  istituti  di
prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i
titolari dei  diritti  ricevano  un  equo  compenso  determinato  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito  il
comitato di cui all'art. 190. 
   Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che  abbiano  apposto
le misure tecnologiche di cui  all'articolo  102-quater  sono  tenuti
alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere  o
dei materiali protetti, dietro richiesta  dell'autorita'  competente,
per  fini  di  sicurezza  pubblica  o  per  assicurare  il   corretto
svolgimento  di  un  procedimento  amministrativo,   parlamentare   o
giudiziario. 
   2.  I  titolari  dei  diritti  sono  tenuti  ad  adottare   idonee
soluzioni, anche mediante la  stipula  di  appositi  accordi  con  le
associazioni  di  categoria  rappresentative  dei  beneficiari,   per
consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli  55,  68,
commi 1 e 2, 69, comma  2,  70,  comma  1,  71-bis  e  71-quater,  su
espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i  beneficiari
stessi  abbiano  acquisito  il  possesso  legittimo  degli  esemplari
dell'opera o del materiale  protetto,  o  vi  abbiano  avuto  accesso
legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti  delle
disposizioni  di  cui   ai   citati   articoli,   ivi   compresa   la
corresponsione dell'equo compenso, ove previsto. 
   3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di  cui
al  comma  2  in  relazione  alle  opere  o  ai  materiali  messi   a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso
dal luogo o nel  momento  scelto  individualmente,  quando  l'accesso
avvenga sulla base di accordi contrattuali. 
   4. Le associazioni di categoria dei titolari  dei  diritti  e  gli
enti  o  le  associazioni  rappresentative  dei   beneficiari   delle
eccezioni di cui al comma  2  possono  svolgere  trattative  volte  a
consentire l'esercizio di dette eccezioni. In  mancanza  di  accordo,
ciascuna delle parti puo' rivolgersi al comitato di cui  all'articolo
190 perche' esperisca un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione,
secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis. 
   5. Dall'applicazione  della  presente  disposizione  non  derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
         Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale 
 
   Art. 71-sexies - 1.  E'  consentita  la  riproduzione  privata  di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi  supporto,  effettuata  da  una
persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza  scopo
di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali,  nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 
   2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da
terzi.  La  prestazione  di  servizi  finalizzata  a  consentire   la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di  persona  fisica
per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 
   3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle  opere  o
ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in  modo  che
ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e'  consentito
sulla base di accordi contrattuali. 
   4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti
sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle  misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la  persona  fisica  che
abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera  o  del
materiale protetto, ovvero vi abbia avuto  accesso  legittimo,  possa
effettuare  una  copia  privata,  anche  solo  analogica,   per   uso
personale, a condizione che tale possibilita' non  sia  in  contrasto
con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e  non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. 
   Art. 71-septies - 1. Gli autori ed  i  produttori  di  fonogrammi,
nonche' i produttori originari  di  opere  audiovisive,  gli  artisti
interpreti ed esecutori ed i produttori  di  videogrammi,  e  i  loro
aventi causa, hanno  diritto  ad  un  compenso  per  la  riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. 
Detto compenso  e'  costituito,  per  gli  apparecchi  esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o  digitale  di  fonogrammi  o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e'  calcolata  sul
prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a  quelle
della  componente  interna  destinata  alla  registrazione,   ovvero,
qualora  cio'  non  fosse  possibile,  da  un   importo   fisso   per
apparecchio. Per i supporti di registrazione  audio  e  video,  quali
supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse  o  trasferibili
destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
e'  costituito  da  una   somma   commisurata   alla   capacita'   di
registrazione resa dai medesimi supporti. 
   2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato  con  decreto  del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato  di
cui all'articolo 190 e  le  associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui
al comma 1 . Per  la  determinazione  del  compenso  si  tiene  conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, nonche' della  diversa  incidenza  della  copia  digitale
rispetto  alla  copia  analogica.  Il  decreto   e'   sottoposto   ad
aggiornamento triennale. 
   3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel  territorio
dello Stato, per  fini  commerciali,  gli  apparecchi  e  i  supporti
indicati nel comma 1. I  predetti  soggetti  devono  presentare  alla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre  mesi,
una dichiarazione dalla quale risultino le vendite  effettuate  ed  i
compensi dovuti, che devono essere  contestualmente  corrisposti.  In
caso di mancata  corresponsione  del  compenso,  e'  responsabile  in
solido per il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi  o  dei
supporti di registrazione. 
   4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di  cui  al  comma  3,
ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata  non
corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori
(S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga  l'esibizione  delle
scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca  da
questi le necessarie informazioni. 
   Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per
apparecchi e supporti di  registrazione  audio  e'  corrisposto  alla
Societa' italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.),  la  quale
provvede a ripartirlo al netto delle  spese,  per  il  cinquanta  per
cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai
produttori di fonogrammi,  anche  tramite  le  loro  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative. 
   2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza  ritardo,
e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del  compenso  loro
attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti  o  esecutori
interessati. 
   3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e
i supporti  di  registrazione  video  e'  corrisposto  alla  Societa'
italiana degli autori ed editori  (S.I.A.E.),  la  quale  provvede  a
ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le  loro  associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, per il  trenta  per  cento
agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i
produttori  originari  di  opere   audiovisive,   i   produttori   di
videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota  spettante
agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per
cento alle attivita' e finalita' di  cui  all'articolo  7,  comma  2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 93. 
                  Sezione III - Disposizioni comuni 
 
   Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e  limitazioni  disciplinate  dal
presente capo e da ogni  altra  disposizione  della  presente  legge,
quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi  a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa  avervi  accesso
dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere  in
contrasto con lo sfruttamento  normale  delle  opere  o  degli  altri
materiali, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli  interessi
dei titolari. 
   Art.71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni  al  diritto  d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di
cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili,  agli  altri
capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.". 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 93,
          vedi note alle premesse. 
              - L'art. 7, comma 2, della citata legge, cosi' recita: 
              «2. L'IMAIE utilizza le somme  di  cui  al  comma  l  e
          quelle di cui all'art. 3, comma 6, all'art. 5,  comma  5  e
          all'art. 6, comma 5,  per  le  attivita'  di  studio  e  di
          ricerca nonche' per i fini di promozione di formazione e di
          sostegno   professionale   degli   artisti   interpreti   o
          esecutori.».