IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n.
508 del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica
delle istituzioni di cui trattasi;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri
generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare
l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo
2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;
Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle
adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile
2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e
del 6 maggio 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute
del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;
Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato,
conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto
binario previsto dalla legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. Il presente regolamento determina i criteri generali per
l'adozione degli statuti di autonomia, nonche' per l'esercizio
dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' da parte dei Conservatori di
musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale
di danza.
2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente
riconosciute.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle
Istituzioni;
d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale;
e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 della legge
21 dicembre 1999, n. 508: Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati:
«7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'art. 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- L'art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca:
«3. In sede di prima applicazione della presente legge
e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle accademie
e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei
Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui
all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.».