Art. 2.
Autonomia statutaria
1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri
statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente
regolamento, disciplinano:
a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle
strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei
relativi organi, in correlazione alle specifiche attivita' formative
e scientifiche, nonche' alla conservazione, all'incremento ed alla
utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo
e musicale;
b) lo svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche'
della correlata attivita' di produzione;
c) modalita' e criteri di valutazione dei risultati didattici e
scientifici, nonche' dell'attivita' complessiva dell'istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il
diritto allo studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;
e) modalita' e procedure per le intese programmatiche, e le
convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed
organismi pubblici e privati, anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in
conformita' alla normativa vigente;
h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilita'
di una sua articolazione sul territorio, in conformita' al
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge,
anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e
privati, nonche' di opportune intese con gli istituti di istruzione
secondaria;
i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilita' di una sua
articolazione sul territorio, in conformita' al regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la
stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche'
le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione
primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni
finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo
formativo.