Art. 3.
Autonomia regolamentare
1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita'
alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere
organizzativo e funzionale, ed in particolare:
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di
formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le
attivita' formative, in conformita' ai criteri generali fissati dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita'
disciplinano le modalita' di esercizio dell'autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile, in conformita' all'articolo 2, comma 4,
della legge.