Art. 3.
                       Autonomia regolamentare
  1.  Le  istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita'
alla  vigente  normativa  e  allo  statuto, disposizioni di carattere
organizzativo e funzionale, ed in particolare:
    a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di
formazione,  i  relativi  obiettivi  e  l'articolazione  di  tutte le
attivita'  formative,  in conformita' ai criteri generali fissati dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
    b)  i  regolamenti  di  amministrazione,  finanza  e contabilita'
disciplinano le modalita' di esercizio dell'autonomia amministrativa,
finanziaria  e  contabile,  in  conformita'  all'articolo 2, comma 4,
della legge.