Art. 3 
         (Principio di necessita' nel trattamento dei dati) 
 
   1.  I  sistemi  informativi  e  i   programmi   informatici   sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati  personali  e
di dati identificativi, in modo da escluderne il  trattamento  quando
le finalita' perseguite nei singoli casi  possono  essere  realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od  opportune  modalita'  che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.