Art. 2 
                          Campo di applicazione 
    1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: 
    a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad  uso  pubblico,
ivi comprese le  reti  utilizzate  per  la  diffusione  circolare  di
programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; 
    b) attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato; 
    c)   tutela   degli   impianti   sottomarini   di   comunicazione
elettronica; 
    d) servizi radioelettrici. 
    2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: 
    a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti  e
servizi di comunicazione elettronica o che  comportano  un  controllo
editoriale su tali contenuti; 
    b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo  9  maggio
2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 1999,  fatte  salve  le  apparecchiature
utilizzate dagli utenti della televisione digitale; 
    c)  disciplina  dei  servizi  della  societa'  dell'informazione,
definiti dalla legge 21 giugno 1986,  n.  317,  come  modificata  dal
decreto legislativo 23 novembre 2000,  n.  427,  e  disciplinati  dal
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
    3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice  le
norme speciali in  materia  di  reti  utilizzate  per  la  diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi. 
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  la legge 21 giugno 1986, n. 317 e per il decreto
          legislativo  23 novembre  2000,  n.  427, si vedano le note
          alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si
          veda la nota all'art. 1.