Art. 2 Campo di applicazione 1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato; c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; d) servizi radioelettrici. 2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale; c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano le note alle premesse. - Per la legge 21 giugno 1986, n. 317 e per il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si veda la nota all'art. 1.