Art. 4 
Obiettivi  generali  della  disciplina  di   reti   e   servizi   dic
                      omunicazione elettronica 
    1.  La  disciplina  delle  reti  e   servizi   di   comunicazione
elettronica e' volta a  salvaguardare,  nel  rispetto  del  principio
della libera circolazione delle  persone  e  delle  cose,  i  diritti
costituzionalmente garantiti di: 
    a) liberta' di comunicazione; 
    b)  segretezza   delle   comunicazioni,   anche   attraverso   il
mantenimento  dell'integrita'  e  della  sicurezza  delle   reti   di
comunicazione elettronica; 
    c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime  di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione   elettronica   secondo   criteri   di    obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
    2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per  le
imprese che forniscono reti e servizi di  comunicazione  elettronica,
disposti dal Codice, sono imposti secondo  principi  di  trasparenza,
non   distorsione   della   concorrenza,   non   discriminazione    e
proporzionalita'. 
    3.  La  disciplina  delle  reti  e   servizi   di   comunicazione
elettronica e' volta altresi' a: 
    a) promuovere la semplificazione dei procedimenti  amministrativi
e la partecipazione ad  essi  dei  soggetti  interessati,  attraverso
l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
nei  confronti  delle  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica; 
    b) garantire la trasparenza, pubblicita'  e  tempestivita'  delle
procedure  per  la  concessione  dei  diritti  di  passaggio   e   di
installazione  delle  reti   di   comunicazione   elettronica   sulle
proprieta' pubbliche e private; 
    c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime  di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti  e  servizi
di comunicazione elettronica; 
    d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando  gli
effetti distorsivi della concorrenza; 
    e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle  reti  e
servizi di comunicazione elettronica, ivi  compresi  quelli  a  larga
banda e la loro diffusione sul territorio  nazionale,  dando  impulso
alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; 
    f) garantire in modo flessibile  l'accesso  e  l'interconnessione
per le reti  di  comunicazione  elettronica  a  larga  banda,  avendo
riguardo alle singole tipologie di servizio, in  modo  da  assicurare
concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; 
    g) garantire la convergenza,  la  interoperabilita'  tra  reti  e
servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti; 
    h)  garantire  il   rispetto   del   principio   di   neutralita'
tecnologica,  inteso  come  non   discriminazione   tra   particolari
tecnologie, non imposizione dell'uso di  una  particolare  tecnologia
rispetto  alle  altre  e  possibilita'  di   adottare   provvedimenti
ragionevoli al fine di promuovere  taluni  servizi  indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata. 
    4.  La  disciplina  della  fornitura  di  reti   e   servizi   di
comunicazione elettronica tiene conto delle norme e  misure  tecniche
approvate in sede comunitaria, nonche' dei  piani  e  raccomandazioni
approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu'
di convenzioni e trattati.