Art. 6 
                           Misure di garanzia 
    1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o  loro  associazioni,
non possono fornire  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico, se non  attraverso  societa'  controllate  o
collegate. 
    2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo  e  secondo  del  Codice  civile.  Il
controllo  si  considera   esistente   nella   forma   dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
situazioni previste dall'articolo 2, comma 18, della legge 31  luglio
1997, n. 249. 
    3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche  indirette
di agevolazioni alle imprese, da parte dello  Stato,  delle  Regioni,
degli Enti locali e di altri Enti pubblici,  tali  da  distorcere  le
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai  sensi  del
titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti  e  alle
condizioni di cui al medesimo titolo V. 
 
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra societa', dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma,  si  computano  anche  i  voti  spettanti a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
              - L'art.  2,  comma  18, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  recante:  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo» cosi' recita:
              «Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - (Omissis).
              18.  Il  controllo  si  considera esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                a) esistenza  di  un  soggetto che, da solo o in base
          alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
          esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori;
                b) sussistenza   di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario e organizzativo o economico idonei a
          conseguire uno dei seguenti effetti:
                  1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
                  2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  4)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e dei dirigenti delle
          imprese;
                c) l'assoggettamento  a  direzione  comune,  che puo'
          risultare   anche   in   base  alle  caratteristiche  della
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          significativi e qualificati elementi.».