Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni  di  cui  al  presente
decreto legislativo si intende per: 
    a) "somministrazione di lavoro": la  fornitura  professionale  di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20; 
    b) "intermediazione": l'attivita' di  mediazione  tra  domanda  e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo  dei
disabili e dei gruppi di  lavoratori  svantaggiati,  comprensiva  tra
l'altro: della raccolta  dei  curricula  dei  potenziali  lavoratori;
della preselezione e  costituzione  di  relativa  banca  dati;  della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di  lavoro;
della effettuazione,  su  richiesta  del  committente,  di  tutte  le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute  a  seguito  della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale;  della
progettazione  ed  erogazione  di  attivita'  formative   finalizzate
all'inserimento lavorativo; 
    c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una  specifica  esigenza
dell'organizzazione  committente,  attraverso   l'individuazione   di
candidature idonee a ricoprire una o  piu'  posizioni  lavorative  in
seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e   comprensiva    di:    analisi    del    contesto    organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e  definizione  delle
esigenze della stessa; definizione del profilo  di  competenze  e  di
capacita' della candidatura ideale;  pianificazione  e  realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una  pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature  individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa  di
candidature  maggiormente  idonee;  progettazione  ed  erogazione  di
attivita'   formative   finalizzate    all'inserimento    lavorativo;
assistenza nella  fase  di  inserimento  dei  candidati;  verifica  e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; 
    d)  "supporto  alla  ricollocazione  professionale":  l'attivita'
effettuata su specifico  ed  esclusivo  incarico  dell'organizzazione
committente, anche in base ad  accordi  sindacali,  finalizzata  alla
ricollocazione nel  mercato  del  lavoro  di  prestatori  di  lavoro,
singolarmente   o   collettivamente   considerati,   attraverso    la
preparazione, la formazione finalizzata  all'inserimento  lavorativo,
l'accompagnamento  della  persona  e  l'affiancamento  della   stessa
nell'inserimento nella nuova attivita'; 
    e) "autorizzazione": provvedimento mediante  il  quale  lo  Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie
per il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle  lettere
da a) a d); 
    f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale  le  regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare
i servizi al lavoro negli  ambiti  regionali  di  riferimento,  anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche'  la  partecipazione
attiva  alla  rete  dei  servizi  per  il  mercato  del  lavoro   con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; 
    g) "borsa  continua  del  lavoro":  sistema  aperto  di  incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli  indirizzi
comunitari, a  favorire  la  maggior  efficienza  e  trasparenza  del
mercato del lavoro,  all'interno  del  quale  cittadini,  lavoratori,
disoccupati, persone in cerca di un lavoro,  soggetti  autorizzati  o
accreditati e datori di lavoro possono  decidere  di  incontrarsi  in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; 
    h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una  o
piu'  associazioni  dei   datori   e   dei   prestatori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione  di  una
occupazione regolare e di qualita';  l'intermediazione  nell'incontro
tra domanda e offerta  di  lavoro;  la  programmazione  di  attivita'
formative e  la  determinazione  di  modalita'  di  attuazione  della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone  pratiche
contro la discriminazione e  per  la  inclusione  dei  soggetti  piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la  formazione  e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarita' o congruita' contributiva;  lo  sviluppo  di  azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita'  o
funzione assegnata loro dalla legge o  dai  contratti  collettivi  di
riferimento; 
    i) "libretto formativo del  cittadino":  libretto  personale  del
lavoratore definito,  ai  sensi  dell'accordo  Stato-regioni  del  18
febbraio 2000, di concerto  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della  ricerca,   previa   intesa   con   la   Conferenza   unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui  vengono  registrate
le competenze acquisite durante la formazione  in  apprendistato,  la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e
la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed
effettuata  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni,   nonche'   le
competenze acquisite in modo non  formale  e  informale  secondo  gli
indirizzi  della  Unione  europea   in   materia   di   apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate; 
    j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e'  in  cerca
di un lavoro; 
    k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi  persona  appartenente  a
una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza,  nel
mercato  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  f),  del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre  2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  CE
agli aiuti di Stato a favore  della  occupazione,  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
    l) "divisioni operative":  soggetti  polifunzionali  gestiti  con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di  conoscere
tutti i dati  economico-gestionali  specifici  in  relazione  a  ogni
attivita'; 
    m)   "associazioni   di   datori   e   prestatori   di   lavoro":
organizzazioni   datoriali   e   sindacali   comparativamente    piu'
rappresentative. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  2  del  regolamento  (CE)   n.
          2204/2002, e' il seguente: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento, si intende per: 
                a) «aiuto»: qualsiasi misura  che  soddisfi  tutti  i
          criteri di cui all'art. 87, paragrafo 1, del trattato; 
                b)  «piccola  o  media  impresa»,  un'impresa   quale
          definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001; 
                c)   «intensita'   lorda    dell'aiuto»,    l'importo
          dell'aiuto  espresso  in  percentuale  dei  costi  di   cui
          trattasi. Tutti  i  valori  utilizzati  sono  al  lordo  di
          qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto e'  concesso  in
          forma  diversa  da  una  sovvenzione  diretta  in   denaro,
          l'importo dell'aiuto e'  l'equivalente  della  sovvenzione.
          Gli aiuti erogabili in piu' quote sono attualizzati al loro
          valore al momento della concessione. Il tasso di  interesse
          da applicare ai fini  dell'attualizzazione  e  del  calcolo
          dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti  agevolati  e'
          il  tasso  di  riferimento  applicabile  al  momento  della
          concessione; 
                d)   «intensita'   netta    dell'aiuto»,    l'importo
          attualizzato  dell'aiuto  dopo  deduzione  delle   imposte,
          espresso in percentuale dei costi di cui trattasi; 
                e) «numero di dipendenti», il  numero  di  unita'  di
          lavoro-anno (ULA), vale a  dire  il  numero  di  lavoratori
          occupati a tempo pieno durante  un  anno,  conteggiando  il
          lavoro a  tempo  parziale  ed  il  lavoro  stagionale  come
          frazioni di ULA; 
                f)  «lavoratore  svantaggiato»,   qualsiasi   persona
          appartenente ad una  categoria  che  abbia  difficolta'  ad
          entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro,  vale  a
          dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei  criteri
          seguenti: 
                  i) qualsiasi giovane che abbia meno di  25  anni  o
          che abbia completato la formazione a  tempo  pieno  da  non
          piu' di due anni e che non abbia ancora ottenuto  il  primo
          impiego retribuito regolarmente; 
                  ii) qualsiasi lavoratore migrante che si  sposti  o
          si sia  spostato  all'interno  della  Comunita'  o  divenga
          residente nella Comunita' per assumervi un lavoro; 
                  iii)  qualsiasi   persona   appartenente   ad   una
          minoranza etnica di uno Stato membro che  debba  migliorare
          le  sue  conoscenze   linguistiche,   la   sua   formazione
          professionale  o   la   sua   esperienza   lavorativa   per
          incrementare le  possibilita'  di  ottenere  un'occupazione
          stabile; 
                  iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere  o
          riprendere  un'attivita'  lavorativa  e   che   non   abbia
          lavorato, ne' seguito corsi di formazione, per  almeno  due
          anni, in particolare qualsiasi persona che  abbia  lasciato
          il lavoro per la difficolta' di conciliare vita  lavorativa
          e vita familiare; 
                  v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o
          piu' figli a carico; 
                  vi) qualsiasi persona priva di un titolo di  studio
          di livello secondario superiore o equivalente, priva di  un
          posto di lavoro o in procinto di perderlo; 
                  vii) qualsiasi persona di piu' di 50 anni priva  di
          un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 
                  viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia
          una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi  precedenti,  o
          per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone  di  meno
          di 25 anni; 
                  ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al
          momento o in passato, da  una  dipendenza  ai  sensi  della
          legislazione nazionale; 
                  x) qualsiasi persona  che  non  abbia  ottenuto  il
          primo impiego retribuito regolarmente da  quando  e'  stata
          sottoposta a una  pena  detentiva  o  a  un'altra  sanzione
          penale; 
                  xi)  qualsiasi  donna  di  un'area  geografica   al
          livello  NUTS  II   nella   quale   il   tasso   medio   di
          disoccupazione superi il 100% della  media  comunitaria  da
          almeno due anni civili  e  nella  quale  la  disoccupazione
          femminile   abbia   superato   il   150%   del   tasso   di
          disoccupazione maschile dell'area  considerata  per  almeno
          due dei tre anni civili precedenti; 
                g) «lavoratore disabile»: 
                  i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile  ai
          sensi della legislazione nazionale, o 
                  ii) qualsiasi persona riconosciuta  affetta  da  un
          grave handicap fisico, mentale o psichico; 
                h)   «lavoro   protetto»,   un'occupazione   in   uno
          stabilimento nel quale almeno il 50% dei  dipendenti  siano
          lavoratori disabili che non siano in  grado  di  esercitare
          un'occupazione sul mercato del lavoro aperto; 
                i) «costi salariali», incluse le seguenti  componenti
          che il beneficiario e' di fatto tenuto a  corrispondere  in
          relazione al posto di lavoro considerato: 
                  i)  la  retribuzione  lorda,  vale  a  dire   prima
          dell'applicazione dell'imposta, e 
                  ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori; 
                j) un posto di lavoro e' «connesso alla realizzazione
          di un progetto di investimento» se riguarda l'attivita' per
          la quale e' stato  effettuato  l'investimento  e  se  viene
          creato entro tre anni dal completamento  dell'investimento.
          Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di
          lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un
          aumento del tasso di utilizzazione della  capacita'  creata
          dall'investimento stesso; 
                k) «investimento in immobilizzazioni  materiali»,  un
          investimento in capitale  fisso  materiale  destinato  alla
          creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di  uno
          stabilimento esistente o all'avvio di un'attivita' connessa
          ad una modifica sostanziale dei  prodotti  o  dei  processi
          produttivi di uno stabilimento  esistente,  in  particolare
          mediante     razionalizzazione,     ristrutturazione      o
          ammodernamento.   Un   investimento   in   capitale   fisso
          effettuato sotto forma di acquisizione di uno  stabilimento
          che ha cessato l'attivita' o l'avrebbe cessata  senza  tale
          acquisizione deve ugualmente  essere  considerato  come  un
          investimento in immobilizzazioni materiali; 
                l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un
          investimento  in  trasferimenti  di   tecnologia   mediante
          l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di  know-how
          o di conoscenze tecniche non brevettate.». 
              -  Il  testo  dell'art.  87  del  trattato  CE,  e'  il
          seguente: 
                Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe  contemplate
          dal presente trattato, sono incompatibili  con  il  mercato
          comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
          membri, gli aiuti concessi  dagli  Stati,  ovvero  mediante
          risorse  statali,  sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo
          talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino  di
          falsare la concorrenza. 
              2. Sono compatibili con il mercato comune: 
                a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai  singoli
          consumatori,  a  condizione  che  siano   accordati   senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, 
                b) gli aiuti destinati a ovviare  ai  danni  arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali, 
                c) gli aiuti  concessi  all'economia  di  determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della divisione della Germania, nella misura  in  cui  sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione. 
              3. Possono  considerarsi  compatibili  con  il  mercato
          comune: 
                a)  gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo   sviluppo
          economico  delle  regioni  ove  il  tenore  di   vita   sia
          anormalmente basso, oppure si  abbia  una  grave  forma  di
          sottoccupazione, 
                b) gli aiuti destinati a promuovere la  realizzazione
          di un  importante  progetto  di  comune  interesse  europeo
          oppure a porre rimedio a un grave turbamento  dell'economia
          di uno Stato membro, 
                c) gli aiuti destinati ad agevolare  lo  sviluppo  di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse, 
                d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura  e  la
          conservazione  del  patrimonio,  quando  non  alterino   le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune, 
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione  del  Consiglio,  che  delibera   a   maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.». 
              -  Il  testo  dell'art.  88  del  trattato  CE,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 88 (ex art. 93). - 1.  La  Commissione  procede
          con gli Stati membri all'esame  permanente  dei  regimi  di
          aiuti esistenti in questi  Stati.  Essa  propone  a  questi
          ultimi le opportune misure richieste dal graduale  sviluppo
          o dal funzionamento del mercato comune. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato comune  a  norma
          dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e' attuato in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato comune,  in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di  cui
          all'art. 89, quando circostanze  eccezionali  giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi ditale aiuto, la procedura prevista  dal  presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  comune   a   norma
          dell'articolo 87, la Commissione inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale.». 
              - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre
          1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e'  il
          seguente: 
              «1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera  b),  si  considerano  persone
          svantaggiate gli invalidi fisici,  psichici  e  sensoriali,
          gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
          i    soggetti    in     trattamento     psichiatrico,     i
          tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i   minori   in   eta'
          lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le
          persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i
          condannati e gli internati ammessi alle misure  alternative
          alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi  dell'art.
          21 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni. Si considerano inoltre persone  svantaggiate
          i  soggetti  indicati  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro
          della sanita',  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il
          Ministro per gli affari  sociali,  sentita  la  commissione
          centrale per le  cooperative  istituita  dall'art.  18  del
          citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.».