IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  favorire lo sviluppo economico e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'istruzione,    dell'universita'    e    della   ricerca,   delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  dell'interno,  delle  politiche
agricole  e  forestali,  del  lavoro e delle politiche sociali, delle
attivita'   produttive,   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, della salute e per gli
affari regionali;
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
       Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
          tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
                    stage aziendali per studenti

  1.  Per  i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a)un  importo  pari  al  dieci  per  cento  dei costi di ricerca e di
   sviluppo  iscrivibili  tra le immobilizzazioni immateriali nonche'
   degli  investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali,
   volte  a  innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a
   tale  importo  si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto
   alla  media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
   precedenti;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
   espositiva  di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse
   le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare  delle spese sostenute per stage aziendali destinati a
   studenti  di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero
   a  diplomati  o  laureati per i quali non sia trascorso piu' di un
   anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare  delle spese sostenute per la quotazione in un mercato
   regolamentato di cui all'articolo 11.
  2.  Per  il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'acconto
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul
reddito   delle   persone  giuridiche  e'  calcolato,  in  base  alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del  periodo  precedente  quella  che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3.  Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese  sostenute  e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto    nell'albo   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori
commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
fiscale.  L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1  e'  comprovata  dalle  convenzioni  stipulate  con gli istituti di
appartenenza  degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
  4.  L'incentivo  di  cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute  nel  primo  periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati
di  cui  al  comma  1,  lettera  a), rilevano progressivamente i dati
relativi  alle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo ed alle tecnologie
digitali  e  li  comunicano  all'Agenzia delle entrate, a consuntivo,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate.
  6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta  nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel  massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano  le  disposizioni  del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.