Art. 2
      Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

  1.  Le  risorse  derivanti  dalle  operazioni di cartolarizzazione,
effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  e  successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri
enti  pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione,   sono   destinate   alla   concessione   di   ulteriori
finanziamenti  da  erogare  con  le  modalita' stabilite dal Ministro
competente.  La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette
operazioni  di  cartolarizzazione  a  fondi  non rotativi puo' essere
disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.