Art. 3
                 Incentivi per il rientro in Italia
                 di ricercatori residenti all'estero

  1.  I  redditi  di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque  anni  solari successivi iniziano a svolgere la loro attivita'
in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel
territorio  dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai
fini  delle  imposte  dirette,  e  non concorrono alla formazione del
valore  della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.  L'incentivo  di  cui  al  presente  comma si applica nel
periodo   d'imposta   in  cui  il  ricercatore  diviene  radicalmente
residente  nel  territorio  dello  Stato e nei due periodi di imposta
successivi.