Art. 3 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero 1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene radicalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.