Art. 4 
                   Istituto italiano di Tecnologia 
 
  1. E' istituita  la  fondazione  denominata  Istituto  Italiano  di
Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo  sviluppo  tecnologico
del  Paese  e  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine  la  fondazione
instaura  rapporti  con  organismi  omologhi  in  Italia  e  assicura
l'apporto  di  ricercatori  italiani  e  stranieri  operanti   presso
istituti esteri di eccellenza. 
  2. Lo statuto della fondazione, concernente anche  l'individuazione
degli organi dell'Istituto, della  composizione  e  dei  compiti,  e'
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  i  Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  dell'economia  e
delle finanze. 
  3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato  da
apporti dello Stato, di soggetti pubblici e  privati;  le  attivita',
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate  da  contributi
di enti  pubblici  e  di  privati.  Alla  fondazione  possono  essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del  demanio  e  del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il  trasferimento
di beni di particolare valore artistico e storico  e'  effettuato  di
intesa con il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  non
modifica il regime giuridico, previsto  dagli  articoli  823  e  829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. 
  4. Al fine di costituire il patrimonio  dell'Istituto  Italiano  di
Tecnologia,  i  soggetti  fondatori  di   fondazioni   di   interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti,  possono  disporre  la
devoluzione  di  risorse  all'Istituto  fino  a  2   anni   dopo   la
pubblicazione dello  statuto  di  cui  al  comma  2,  con  modifiche,
soggette  all'approvazione  dall'autorita'  vigilante,   degli   atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di  cui
al comma 2, vengono apportate modifiche  allo  statuto  dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti  che
hanno disposto la devoluzione. 
  5. Ai fini  del  rapido  avvio  delle  attivita'  della  fondazione
Istituto  Italiano  di   Tecnologia,   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed un collegio dei  revisori.  Il  commissario  unico  con  i  poteri
dell'organo monocratico realizza  il  rapido  avvio  delle  attivita'
della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in  un  periodo  non
superiore a due anni dalla istituzione  di  cui  al  comma  1  ed  al
termine rende il proprio bilancio di mandato. 
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti il  commissario  unico  e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite  massimo  di  10  unita'  di
personale, anche delle  qualifiche  dirigenziali,  all'uopo  messo  a
disposizione  su  sua  richiesta,  secondo  le  norme  previste   dai
rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Puo'  avvalersi,   inoltre,   della
collaborazione di esperti e di societa' di  consulenza  nazionali  ed
estere, ovvero di universita' e di istituti universitari. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa  depositi
e prestiti e' autorizzata  alla  emissione  di  obbligazioni  e  alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100  milioni
di euro.  Nell'ambito  della  predetta  somma  la  Cassa  depositi  e
prestiti e' autorizzata ad  effettuare  anticipazioni  di  cassa,  in
favore del  commissario  unico  nei  limiti  di  importo  complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse. 
  8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi  e
prestiti al commissario  unico  devono  affluire  in  apposito  conto
corrente infruttifero  aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a  decorrere
dal 2005 e per un massimo di  venti  anni,  al  rimborso  alla  Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri  decreti.
Gli interessi di  preammortamento,  calcolati  applicando  lo  stesso
tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o  delle
anticipazioni  sono  predeterminati  e   capitalizzati   con   valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono  corrisposti  con  le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 
  10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali  somme
possono essere utilizzate anche per l'estinzione di  eventuali  mutui
contratti dall'Istituto. 
  11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo  si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate  dal  presente
decreto.