IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° agosto 2003,
n. 200, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 24 luglio 2003; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 ottobre 2003; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; 

 
                              E m a n a 

 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                         Natura e finalita' 
  1. Gli Istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico  sono
enti  a  rilevanza  nazionale  dotati  di  autonomia  e  personalita'
giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono  finalita'
di  ricerca,  prevalentemente  clinica  e  traslazionale,  nel  campo
biomedico e in quello  dell'organizzazione  e  gestione  dei  servizi
sanitari, unitamente  a  prestazioni  di  ricovero  e  cura  di  alta
specialita'. 
  2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti
al  Ministero  della  salute,  alle  Regioni  competono  le  funzioni
legislative e regolamentari connesse alle attivita' di  assistenza  e
di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma  1,  da  esercitarsi
nell'ambito  dei  principi  fondamentali  stabiliti  dalla  normativa
vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il   testo   dell'art.   42,  comma  1,  della  legge
          16 gennaio 2003, n. 3, e' riportato in note alle premesse.

          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - L'art.  42  della  legge  16 gennaio 2003, n. 3 e' il
          seguente:   (Disposizioni   ordinamentali   in  materia  di
          pubblica amministrazione):
              «Art.  42  (Delega per la trasformazione degli Istituti
          di  ricovero e cura a carattere scientifico in Fondazioni).
          -  1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del
          Ministro  della  salute,  d'intesa  con il Ministero per la
          funzione  pubblica  e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  entro  nove  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, un decreto legislativo recante norme
          per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero
          e  cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui
          al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive
          modificazioni,  sulla  base dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) prevedere   e  disciplinare,  nel  rispetto  delle
          attribuzioni  delle  regioni  e  delle province autonome di
          Trento  e  Bolzano, le modalita' e le condizioni attraverso
          le quali il Ministero della salute, d'intesa con la regione
          interessata,  possa  trasformare gli Istituti di ricoveri e
          cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, in
          fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione
          di  soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza
          del Ministero della salute de del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  ferma  restando  la  natura pubblica degli
          istituti medesimi;
                b) prevedere  che  i  nuovi  enti adeguino la propria
          organizzazione  al principio di separazione tra le funzioni
          di  indirizzo  e  controllo,  da  un  lato,  e  gestione  e
          attuazione    dell'altro,    garantendo,   nell'organo   di
          indirizzo,  composto dal consiglio di amministrazione e del
          presidente  eletto  dal  consiglio  di  amministrazione, la
          presenza    maggioritaria   di   membri   designati   dalle
          istituzioni  pubbliche,  Ministero  della salute, regioni e
          comuni,  con  rappresentanza paritetica del Ministero della
          salute  e  della  regione interessata, e assicurando che la
          scelta  di  tutti i componenti del consiglio sia effettuata
          sulla  base  di  idonei  requisiti  di  professionalita'  e
          onorabilita',  periodicamente  verificati;  dall'organo  di
          gestione  fanno  parte il direttore generale-amministratore
          delegato,  nominato  dal consiglio di amministrazione, e il
          direttore  scientifico responsabile della ricerca, nominato
          dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
                c) trasferire  ai nuovi enti, in assenza di oneri, il
          patrimonio,  i  rapporti  attivi  e  passivi e il personale
          degli  istituti  trasformati. Il personale gia' in servizio
          all'atto  della trasformazione puo' optare per un contratto
          di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso,
          i diritti acquisiti;
                d) individuare,  nel  rispetto  della  programmazione
          regionale,  misure idonee di collegamento e sinergia con le
          altre  strutture  di  ricerca  e  di  assistenza sanitaria,
          pubbliche  e  private,  e  con  le  universita', al fine di
          elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza
          e formazione;
                e) prevedere  strumenti che valorizzino e tutelino la
          proprieta'  dei  risultati  scientifici,  ivi  comprese  la
          costituzione  e  la  partecipazione  ad  organismi  ed enti
          privati,  anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore
          della  ricerca  biomedica  e  dell'industria, con modalita'
          atte a salvaguardare la natura no-profit delle Fondazioni;
                f) prevedere  che  il Ministro della salute assegni a
          ciascuna  fondazione,  o  a  fondazioni  aggregate  a rete,
          diversi  e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche
          fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base
          dei  quali  aggregare scienziati e ricercatori considerando
          la  necessita'  di  garantire  la  qualita' della ricerca e
          valorizzando  le specificita' scientifiche gia' esistenti o
          nelle  singole  Fondazioni  ovvero  nelle  singole  realta'
          locali;
                g) disciplinare  le  modalita'  attraverso  le  quali
          applicare  i  principi  di  cui  al  presente articolo agli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico di
          diritto      privato,      salvaguardandone     l'autonomia
          giuridico-amministrativa;
                h) disciplinare  i  rapporti  di  collaborazione  con
          ricercatori  e  scienziati  su progetti specifici, anche di
          altri  enti  e strutture, caratterizzati da flessibilita' e
          temporaneita'  e  prevedere  modalita'  di  incentivazione,
          anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla
          lettera e);
                i) disciplinare  le  modalita' attraverso le quali le
          Fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli
          indirizzi  deliberati  dal  consiglio  di  amministrazione,
          possono  concedere  ad  altri soggetti, pubblici e privati,
          compiti  di  gestione,  anche  di  assistenza sanitaria, in
          funzione  della migliore qualita' e maggiore efficienza del
          servizio reso;
                l) prevedere  che  le erogazioni liberali da parte di
          soggetti  privati  verso  i  nuovi  enti di diritto privato
          avvengano in regime di esenzione fiscale;
                m) regolamentare    i   criteri   generali   per   il
          riconoscimento  delle  nuove  Fondazioni  e  le ipotesi e i
          procedimenti  per  la  revisione  e la eventuale revoca dei
          riconoscimenti   gia'   concessi,   sulla   base   di   una
          programmazione  nazionale  riferita  ad ambiti disciplinari
          specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza;
                n) prevedere,  in  caso di estinzione, la devoluzione
          del   patrimonio   in   favore   di   altri  enti  pubblici
          disciplinati   dal   presente   articolo   aventi  analoghe
          finalita';
                o) istituire,  senza  nuovi e maggiori oneri e carico
          del  bilancio  dello Stato, con contestuale soppressione di
          organi      collegiali     aventi     analoghe     funzioni
          tecnico-consultive  nel  settore  della  ricerca sanitaria,
          presso il Ministero della salute un organismo indipendente,
          con  il  compito  di  sovrintendere  alla ricerca biomedica
          pubblica   e   privata,   composto   da  esperti  altamente
          qualificati  in  ambiti  disciplinari  diversi, espressione
          della  comunita'  scientifica  nazionale e internazionale e
          delle  istituzioni  pubbliche  centrali  e  regionali,  con
          compiti di consulenza e di supporto tecnico;
                p) prevedere  che  gli  istituti di ricovero e cura a
          carattere  scientifico di diritto pubblico, non trasformati
          ai   sensi   della   lettera   a)   adeguino   la   propria
          organizzazione  e  il proprio funzionamento ai principi, in
          quanto  applicabili,  di  cui alle lettere d), e), h) e n),
          nonche'  al  principio  di  separazione fra funzioni di cui
          alla  lettera  b), garantendo che l'organo di indirizzo sia
          composto  da  soggetti  designati  per lameta' dal Ministro
          della  salute  e  per  l'altra  meta'  dal presidente della
          regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita'
          e   di   onorabilita',  periodicamente  verificati,  e  dal
          presidente   dell'istituto,  nominato  dal  Ministro  della
          salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un
          direttore    generale    nominato    dal    consiglio    di
          amministrazione,   assicurando   comunque  l'autonomia  del
          direttore  scientifico, nominato dal Ministro della salute,
          sentito il presidente della regione interessata.
              2.  Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
          1,   il  Governo  acquisisce  il  parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, che si esprime
          entro   quaranta   giorni   dalla   richiesta.  Il  Governo
          acquisisce  altresi' il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque
          giorni  dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi
          inutilmente  i  termini predetti, il decreto legislativo e'
          emanato anche in mancanza dei pareri.
              3.  L'attuazione  della  delega  di  cui al comma 1 non
          comporta  nuovi  o maggiori  oneri  a  carico della finanza
          pubblica.».
              - L'art.   14   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di  pubblica
          amministrazione), e' il seguente:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega eccede i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».